Sentenza n. 497/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione in via cautelare anche ai fini del riesame, del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza (Codice Vestanet PU0007170) emesso dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, Sportello Unico Immigrazione il 24 dicembre 2025 e notificato il 5 gennaio 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza presso il CAS, emesso dalla Prefettura di Pesaro e Urbino
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e riesame, il provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza presso il CAS. Nelle more del giudizio, è stato disposto il suo inserimento nel diverso sistema di accoglienza SAI ed egli ha fatto effettivo ingresso nella struttura ospitante. Per tale ragione ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dopo aver avvisato le parti e aver verificato che nessuna si opponeva. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che l'inserimento nel SAI non avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata, avente a oggetto la revoca dell'accoglienza presso il CAS, ma avesse fatto venire meno l'interesse concreto e attuale alla decisione. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate, poiché la cessazione dell'accoglienza CAS costituisce conseguenza vincolata della decisione sul procedimento di protezione internazionale e l'inserimento nel SAI è avvenuto in tempi brevi rispetto alla richiesta.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti e in assenza di opposizione.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio avente a oggetto la cessazione dell'accoglienza presso un CAS, lo straniero viene inserito in un diverso sistema di accoglienza, quale il SAI, tale sopravvenienza non integra necessariamente l'integrale soddisfazione della pretesa e quindi la cessazione della materia del contendere, ma può determinare il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- La definizione del procedimento relativo alla protezione internazionale può comportare in modo vincolato la cessazione delle misure di accoglienza presso il CAS; tale circostanza può giustificare la compensazione delle spese del giudizio, soprattutto quando l'inserimento successivo nel SAI sia avvenuto in tempi brevi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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