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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03030/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Due soggetti, destinatari di un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento in solido di compensi professionali maturati da un avvocato per la difesa svolta in una pluralità di processi penali, hanno proposto opposizione con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale. Il Tribunale ha dichiarato l’opposizione inammissibile ritenendo applicabile il rito sommario speciale di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e rilevando che la causa era stata introdotta dinanzi al tribunale in composizione monocratica anziché collegiale. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che la controversia sui compensi per difesa in processo penale non rientrasse nel rito speciale, ma nel rito ordinario o nel sommario codicistico monocratico; 2) nullità per omessa previa instaurazione del contraddittorio su questione rilevata d’ufficio, ex art. 101, comma 2, c.p.c.; 3) nullità per avere deciso il giudice monocratico anziché collegiale; 4) violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 702-ter, comma 2, c.p.c., per avere dichiarato l’inammissibilità invece di disporre la rimessione/il mutamento del rito e la trattazione davanti al collegio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l’ordinanza del Tribunale fosse stata adottata consapevolmente nelle forme del rito sommario codicistico ex artt. 702-bis e ss. c.p.c., sulla base della qualificazione dell’atto introduttivo come ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e della conseguente declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per l’asserita incompatibilità del rito con la controversia. Secondo la Corte, una simile statuizione avrebbe dovuto essere impugnata con appello, non con ricorso immediato per cassazione. Ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Regola l’introduzione del procedimento sommario di cognizione codicistico; nel caso, l’atto di opposizione era stato ricondotto a tale rito, con conseguente rilevanza della forma impiegata per stabilire il regime impugnatorio.

  • art. 702-ter c.p.c.

    La dichiarazione di inammissibilità per incompatibilità strutturale del rito non è la soluzione corretta se la domanda può essere trattata con un rito diverso; il giudice deve invece disporre il mutamento del rito. La decisione resa nelle forme del comma 2, nel contesto descritto, era appellabile.

  • art. 702-ter c.p.c.

    È il meccanismo corretto da attivare quando la domanda proposta con rito sommario non sia trattabile in quel rito ma sia comunque proponibile in altra forma: mutamento del rito, non inammissibilità.

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    Il rito speciale per la liquidazione dei compensi dell’avvocato è richiamato per le prestazioni giudiziali in materia civile; la Corte richiama l’orientamento secondo cui non si applica alle prestazioni difensive rese in sede penale, per le quali opera il rito ordinario o, in alternativa, il sommario codicistico.

  • art. 28 L. n. 794/1942

    È richiamato come norma che delimita l’ambito della liquidazione speciale dei compensi dell’avvocato alle prestazioni giudiziali in materia civile.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per il principio del contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio; il motivo non è stato esaminato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 3 d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato nel quarto motivo per sostenere l’inapplicabilità dell’art. 702-ter, comma 2, c.p.c. e la necessità di un diverso regime processuale; la Corte non entra nel merito, poiché risolve la questione sul piano dell’ammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 50-quater c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo per censurare la composizione monocratica anziché collegiale del giudice.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo quale parametro della nullità della decisione per vizio della composizione del giudice.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 4 c.p.c.

    Indicato come base dei motivi di ricorso per nullità del provvedimento e violazione di norme processuali.

  • art. 111 Cost.

    La Corte richiama il principio secondo cui, in alcune ipotesi, il provvedimento non appellabile può essere direttamente ricorribile per cassazione; nel caso concreto, però, ritiene che il rimedio corretto fosse l’appello.

  • art. 617 c.p.c.

    Citato solo come esempio di procedimento in cui è escluso il doppio grado di giudizio e in cui il provvedimento può essere direttamente ricorribile per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando una domanda introdotta con rito sommario sia ritenuta incompatibile con quel rito, se la controversia è comunque proponibile in un diverso rito, il giudice deve disporre il mutamento del rito e non dichiarare l’inammissibilità della domanda.
  • Ai fini dell’impugnazione, rileva la forma consapevolmente adottata dal giudice e il rito effettivamente seguito nella decisione: se la controversia è stata decisa con le forme dell’art. 702-ter c.p.c., il rimedio ordinario è l’appello, non il ricorso immediato per cassazione.
  • La liquidazione speciale dei compensi dell’avvocato prevista dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, in rapporto all’art. 28 L. n. 794/1942, riguarda le prestazioni giudiziali in materia civile e non si estende, secondo l’orientamento valorizzato dalla Corte, alle difese svolte in sede penale.
  • La qualificazione dell’atto introduttivo e del rito applicabile deve essere compiuta in base alla situazione sostanziale dedotta in causa, non solo al nomen iuris utilizzato dalla parte.
  • La declaratoria di inammissibilità pronunciata in un procedimento nel quale il giudice ha operato una scelta consapevole del rito produce effetti impugnatori coerenti con quel rito; se il mezzo corretto è l’appello, il ricorso per cassazione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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