Cassazione Penale, Sentenza n. 20034/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zoncheddu fu condannato dal Tribunale di Cagliari per avere portato fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico il 22/03/2019. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) travisamento della prova e errata valutazione delle sue dichiarazioni difensive (sosteneva di aver dimenticato il coltello dopo averlo usato nel pomeriggio per una riparazione); (2) illogicità nel negare l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen., poiché la lama era di modeste dimensioni (6 cm) e il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come di particolare tenuità; (3) violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. per mancata valutazione del ragionevole dubbio sulla responsabilità dolosa. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio concedendo l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis, cui il ricorrente ha aderito parzialmente ma ha insistito sul secondo motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato il primo motivo inammissibile perché le doglianze attengono a diversa valutazione della prova non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità; ha ritenuto irrilevante la giustificazione fornita a dibattimento in assenza di giustificazione immediata al momento del sequestro e ha affermato l'irrilevanza di una mera dimenticanza. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha valutato le circostanze di tempo e luogo (arma nella tasca del giubbotto, orario notturno, presenza su un veicolo con altre persone e rinvenimento di stupefacente) come indice di pericolosità sufficiente a escludere la non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis, pur riconoscendo l'attenuante speciale di lieve entità ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge 110/1975. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, essendo il fatto contravvenzionale anche punibile a titolo di colpa. Il ricorso è respinto e la condanna di merito resta confermata; il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 3
Riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità in relazione alla condotta, ma diversa per natura rispetto alla non punibilità per particolare tenuità; la Corte conferma che il giudice di merito può riconoscere l'attenuante anche se non viene concessa l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis.
codice penale, art. 131-bis
L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto va valutata in base a parametri oggettivi (pena edittale, modalita della condotta, esiguità del danno). Circostanze come luogo, tempo e prontamente apprensibilità dell'arma possono escludere la particolare tenuità anche se l'arma è di piccole dimensioni.
codice penale, art. 133, comma 1
Richiamato come criterio normativo per valutare modalita della condotta e esiguità del pericolo ai fini dell'art. 131-bis; la Corte ha applicato tali parametri per escludere la non punibilità.
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), art. 80 (menzionato, oggi abrogato)
La circostanza che in passato il porto di strumenti di modeste dimensioni fosse disciplinato diversamente non è determinante per la valutazione attuale della particolare tenuità; l'abrogazione non consente di ritenere automaticamente giustificato il porto notturno e in circostanze che aumentano la pericolosità.
codice penale, art. 42, comma 4
Rilevato che la contravvenzione è punibile anche a titolo di colpa; quindi l'assenza di dolo non esclude automaticamente la responsabilità se l'imputato non prova di aver osservato tutta la diligenza necessaria per evitare la violazione.
codice di procedura penale, art. 192, commi 1 e 2
Il motivo che invoca violazione dell'art. 192 è stato ritenuto generico: la Corte richiede indicazione specifica del vizio di motivazione e degli indizi mal valutati; non basta l'affermazione generica di mancata considerazione del dubbio.
Massime di principio
- La giustificazione del porto dell'arma fornita solo a dibattimento, e non espressa al momento del rinvenimento, ha scarso valore probatorio: rileva il 'giustificato motivo' immediatamente riferito e verificabile.
- La minore dimensione dell'arma non basta di per sé a qualificare il fatto come di particolare tenuità; va valutata la prontezza di uso, il luogo e il momento del rinvenimento e altre circostanze che accrescono il pericolo.
- L'assoluzione per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede una valutazione oggettiva delle modalita della condotta e del pericolo; attenuanti soggettive non si sovrappongono automaticamente alla non punibilità.
- Nei reati contravvenzionali punibili anche a titolo di colpa, l'onere di provarsi diligenti per evitare l'offesa grava sul difensore: la mera affermazione difensiva non è sufficiente senza elementi probatori a supporto.
- In cassazione non sono recepibili censure che semplicemente richiedono una diversa lettura della prova salvo che la motivazione sia manifestamente illogica, contraddittoria o mancante; vanno indicate specifiche violazioni di diritto o vizî di motivazione.
- L'invocazione generica del 'ragionevole dubbio' senza specificare punti probatori omessi o valutati erroneamente è inammissibile; bisogna evidenziare quali elementi concreti avrebbero dovuto determinare il dubbio.
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