Ordinanza n. 75/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della documentazione caratteristica n. ord.-OMISSIS- relativa al periodo tra il 07/11/2024 ed il 15/09/2025, notificata al ricorrente in data 03/11/2025 e recante la qualifica finale di "superiore alla media"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: documentazione caratteristica relativa al periodo dal 7 novembre 2024 al 15 settembre 2025, con qualifica finale "superiore alla media"
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la documentazione caratteristica notificatagli il 3 novembre 2025. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. In sede cautelare il Tribunale ha esaminato il periculum in mora, rilevando che il ricorrente aveva già ricevuto due similari valutazioni per periodi precedenti, tuttora efficaci.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ritenendo, a un primo sommario esame, insussistente il prescritto periculum in mora. La sospensione della sola valutazione impugnata non avrebbe prodotto alcuna specifica utilità immediata, poiché erano già efficaci due analoghe valutazioni relative a periodi precedenti. Il Tribunale ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 11 giugno 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare. L'ordinanza non decide il merito dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per l'insussistenza del periculum in mora.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un atto non può essere concessa quando, anche in ragione dell'efficacia di precedenti atti analoghi, la misura richiesta non sia idonea a procurare al ricorrente una specifica utilità immediata; in tal caso difetta il periculum in mora.
- Il rigetto dell'istanza cautelare per carenza di periculum in mora non definisce il merito dell'azione di annullamento, che deve essere trattato nella successiva udienza di merito.
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