Cassazione Civile, Ordinanza n. 34937/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento per IRPEF e addizionali relative all'anno d'imposta 2003, emesso a seguito di indagini bancarie e fondato sull'assunto che il contribuente avesse omesso di dichiarare redditi derivanti dalla gestione di una villa in comproprietà con la moglie, utilizzata per attività di intrattenimento. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'appello ritenendo che l'accertamento poggiasse su mere presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel corso del giudizio entrambe le parti rappresentavano l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e chiedevano la declaratoria di estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata della controversia ex art. 6, d.l. n. 119 del 2018. Ha rilevato che nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione nei termini di legge e che non era intervenuto diniego della definizione; per effetto del comma 13 dell'art. 6 il processo si è estinto per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese dell'intero giudizio estinto restassero a carico della parte che le aveva anticipate ed ha escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
norma richiamata quale base della definizione agevolata della controversia tributaria, perfezionata nel caso concreto
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la mancata istanza di trattazione entro il termine previsto, in assenza di diniego della definizione, comporta l'estinzione del processo; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
art. 391 c.p.c., comma 3
viene richiamata la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza nei termini previsti
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie
art. 6 d.l. 119 del 2018
la Corte applica la disciplina della definizione agevolata per dichiarare estinto il giudizio
Massime di principio
- Quando risulta perfezionata la definizione agevolata della controversia tributaria e nessuna parte richiede la trattazione nel termine previsto, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione agevolata comporta che le spese dell'intero processo restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale applicabile.
- In presenza di prova del pagamento richiesto per il perfezionamento della procedura e in assenza di diniego impugnato, la Corte può limitarsi a prendere atto dell'intervenuta estinzione senza esaminare i motivi del ricorso principale.
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