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Sentenza

Sentenza n. 1765/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto prot. 3741 del 16 gennaio 2026 con cui il Prefetto di Benevento ha disposto la nomina della dr.ssa Michela Falzarano, funzionario economico-finanziario in servizio presso la stessa Prefettura, quale commissario ad acta per la convocazione del Consiglio Generale della Comunità Montana del Taburno, ponendo all'ordine del giorno la discussione della mozione di sfiducia costruttiva presentata il 17.12.2025.

Giustizia amministrativa202600334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di nomina di un commissario ad acta per la convocazione del Consiglio generale della Comunità Montana del Taburno e per la discussione di una mozione di sfiducia costruttiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio deducendo, con il primo motivo, violazione del principio di legalità, dei principi di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi, carenza di potere, incompetenza, falsa applicazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 267/2000 e violazione degli artt. 117 e 120 Cost. In particolare, ha sostenuto che il Prefetto non potesse esercitare un potere sostitutivo nei confronti della Comunità Montana né nominare un commissario ad acta per convocare il Consiglio generale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della l.r. Campania n. 12/2008 e degli artt. 30-bis e 6, comma 7, dello Statuto della Comunità Montana, contestando la validità della mozione di sfiducia costruttiva per asserita mancata sottoscrizione da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri. Secondo il ricorrente, non avrebbe potuto essere computata la sottoscrizione del Sindaco di Vitulano, poiché questi aveva precedentemente delegato un consigliere comunale a partecipare al Consiglio generale e sarebbe stato privo del potere di sottoscrivere personalmente la mozione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo perché l’intervento prefettizio trovava fondamento nell’art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, che consente al Prefetto, previa diffida, di provvedere in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio. La disposizione è stata ritenuta applicabile anche alle Comunità Montane, in quanto l’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 le classifica come unioni di comuni e l’art. 32, comma 4, dello stesso decreto estende loro, in quanto compatibili e non derogati, i principi dell’ordinamento comunale, con particolare riguardo all’organizzazione. Secondo il Collegio, la l.r. Campania n. 12/2008 non prevede uno specifico potere sostitutivo regionale per l’inerzia degli organi delle Comunità Montane e l’art. 9 della legge regionale disciplina una diversa ipotesi, relativa alla convocazione del Consiglio generale delle Comunità Montane prive di organi costituiti. Non sussisteva inoltre una disciplina statutaria incompatibile: lo Statuto prevedeva espressamente la convocazione delle sessioni straordinarie anche per determinazione del Prefetto nei casi previsti dalla legge. Non è stata quindi ravvisata né carenza di potere né invasione della competenza regionale o dell’autonomia statutaria. Il secondo motivo è stato respinto perché, in assenza di specifiche disposizioni regionali o statutarie sulla natura, durata e formalità della delega, il Sindaco delegante conservava il potere originario e poteva esercitarlo direttamente. La sottoscrizione personale della mozione di sfiducia ha costituito comportamento concludente incompatibile con la prosecuzione della rappresentanza del delegato per quello specifico affare, determinando la revoca o quantomeno la sospensione parziale della delega. La successiva revoca generale del 31 dicembre 2025 non era decisiva, poiché l’effetto di sospensione limitato alla mozione si era già prodotto con la sottoscrizione personale del Sindaco. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 5, d.lgs. n. 267/2000

    In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

    La disposizione costituisce una norma di chiusura del sistema sulla funzionalità degli organi collegiali e consente l’intervento sostitutivo prefettizio anche per la convocazione del Consiglio generale di una Comunità Montana, quale ente riconducibile al sistema delle autonomie locali.

  • art. 27, comma 1, d.lgs. n. 267/2000

    Le Comunità Montane sono classificate come unioni di comuni, rilevando tale qualificazione ai fini dell’applicazione dei principi dell’ordinamento comunale.

  • art. 32, comma 4, d.lgs. n. 267/2000

    i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione

    I principi dell’ordinamento comunale si applicano alle Comunità Montane in quanto compatibili e non derogati, compresi quelli relativi alla funzionalità e all’organizzazione degli organi.

  • art. 117, comma 4, Cost.

    La competenza legislativa regionale residuale in materia di Comunità Montane non comporta di per sé l’attribuzione alla Regione di un potere sostitutivo, che richiede una specifica base normativa.

  • art. 9 l.r. Campania n. 12/2008

    Il consiglio generale è composto dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni.

    La norma disciplina la composizione del Consiglio generale e la convocazione del Consiglio delle Comunità Montane prive di organi costituiti, ma non preclude l’applicazione dell’art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000.

  • art. 12, comma 3, l.r. Campania n. 12/2008

    Prevede la decadenza del Presidente della Comunità Montana in caso di approvazione di una motivata mozione di sfiducia, senza disciplinare uno specifico potere sostitutivo regionale per l’inerzia degli organi.

  • art. 30-bis, comma 2, Statuto della Comunità Montana del Taburno

    deve essere presentata presso la segreteria dell’Ente e deve essere messa in discussione ed in votazione entro 10 giorni dalla data di presentazione

    Impone la tempestiva iscrizione e discussione della mozione di sfiducia costruttiva, la cui mancata convocazione può integrare inosservanza degli obblighi di convocazione.

  • art. 18, comma 4, Statuto della Comunità Montana del Taburno

    per determinazione del Prefetto nei casi previsti dalla Legge

    Conferma la possibilità di convocazione prefettizia delle sessioni straordinarie nei casi previsti dalla legge, senza porsi in contrasto con l’applicazione dell’art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito al Collegio, dato avviso alle parti in camera di consiglio, di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • L’art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 può essere applicato, quale norma di chiusura posta a tutela della funzionalità degli organi collegiali, anche alla convocazione dell’organo assembleare di una Comunità Montana, quando sussista un’inerzia dell’organo competente e siano stati inosservati gli obblighi di convocazione, previa diffida.
  • La qualificazione delle Comunità Montane come unioni di comuni e l’applicazione dei principi dell’ordinamento comunale consentono di estendere alle Comunità Montane i rimedi previsti dal d.lgs. n. 267/2000 per assicurare il funzionamento degli organi, purché compatibili e non derogati dalla disciplina speciale.
  • La competenza legislativa regionale residuale in materia di Comunità Montane non implica, in assenza di una specifica norma regionale, l’attribuzione alla Regione di un potere sostitutivo; né impedisce l’applicazione di una disciplina statale compatibile, quando la normativa regionale non abbia regolato diversamente la fattispecie.
  • Una delega conferita dal titolare di una funzione rappresentativa, in mancanza di una disciplina speciale sulla sua irrevocabilità, durata o forma, non priva il delegante del potere originario. L’esercizio diretto del potere da parte del delegante determina, per lo specifico affare, la revoca o sospensione implicita della delega e rende valida la sua manifestazione di volontà.
  • La sottoscrizione personale di una mozione da parte del titolare del potere rappresentativo è incompatibile, limitatamente a quella specifica iniziativa, con la prosecuzione della rappresentanza del delegato e non richiede necessariamente una formale revoca preventiva della delega.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiRiordino e organizzazione della PAResponsabile del procedimento e competenza
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàIncompetenzaEfficacia ed esecutorietà

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