Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4729/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 673/2025 pubblicata il 22.05.2025, emessa dal tribunale di Monza - sez. lavoro;

Giustizia amministrativa202600456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Monza - Sezione lavoro n. 673/2025, che riconosceva il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo che il Ministero desse integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza - Sezione lavoro n. 673/2025, pubblicata il 22 maggio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all'erogazione di € 500 annui tramite Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23 e condannato il Ministero al pagamento mediante carta elettronica. In corso di giudizio la ricorrente ha comunicato che l'amministrazione aveva accreditato le somme, insistendo per la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato, ai fini della regolazione delle spese, l'inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, poiché la sentenza non era stata notificata a un indirizzo presente nel Registro PP.AA.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata, accreditando le somme dovute a titolo di Carta del docente. Ha compensato integralmente le spese: ha considerato il ricorso inammissibile ai fini della loro regolazione, per il mancato decorso del termine dilatorio dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, essendo la sentenza posta in esecuzione stata notificata a un indirizzo non inserito nel Registro PP.AA. La pronuncia non contiene una statuizione di accoglimento della domanda di ottemperanza, ormai soddisfatta, né una condanna alle spese in favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Poiché la pretesa azionata dalla parte ricorrente è stata integralmente soddisfatta deve dichiararsi cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod.proc.amm.

    La soddisfazione integrale della pretesa nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti in ragione della inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza non è stata notificata a un indirizzo inserito nel Registro PP.AA. (cfr., fra le tante, Tar Lombardia, Milano, sez. IV, sent. n. 4614/2026).

    Ai fini del termine dilatorio previsto per l'esecuzione di una sentenza nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione della sentenza a un indirizzo non inserito nel Registro PP.AA. non determina il decorso del termine; il ricorso per ottemperanza proposto prima del suo decorso è inammissibile.

Massime di principio

  • Se, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Il ricorso per ottemperanza è inammissibile per mancato decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 quando la sentenza da eseguire non è stata notificata a un indirizzo inserito nel Registro PP.AA.; tale inammissibilità può giustificare la compensazione integrale delle spese anche se la pretesa è stata soddisfatta durante il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.