Sentenza n. 4729/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 673/2025 pubblicata il 22.05.2025, emessa dal tribunale di Monza - sez. lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Monza - Sezione lavoro n. 673/2025, che riconosceva il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo che il Ministero desse integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza - Sezione lavoro n. 673/2025, pubblicata il 22 maggio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all'erogazione di € 500 annui tramite Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23 e condannato il Ministero al pagamento mediante carta elettronica. In corso di giudizio la ricorrente ha comunicato che l'amministrazione aveva accreditato le somme, insistendo per la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato, ai fini della regolazione delle spese, l'inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, poiché la sentenza non era stata notificata a un indirizzo presente nel Registro PP.AA.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata, accreditando le somme dovute a titolo di Carta del docente. Ha compensato integralmente le spese: ha considerato il ricorso inammissibile ai fini della loro regolazione, per il mancato decorso del termine dilatorio dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, essendo la sentenza posta in esecuzione stata notificata a un indirizzo non inserito nel Registro PP.AA. La pronuncia non contiene una statuizione di accoglimento della domanda di ottemperanza, ormai soddisfatta, né una condanna alle spese in favore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Poiché la pretesa azionata dalla parte ricorrente è stata integralmente soddisfatta deve dichiararsi cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod.proc.amm.
La soddisfazione integrale della pretesa nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti in ragione della inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza non è stata notificata a un indirizzo inserito nel Registro PP.AA. (cfr., fra le tante, Tar Lombardia, Milano, sez. IV, sent. n. 4614/2026).
Ai fini del termine dilatorio previsto per l'esecuzione di una sentenza nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione della sentenza a un indirizzo non inserito nel Registro PP.AA. non determina il decorso del termine; il ricorso per ottemperanza proposto prima del suo decorso è inammissibile.
Massime di principio
- Se, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il ricorso per ottemperanza è inammissibile per mancato decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 quando la sentenza da eseguire non è stata notificata a un indirizzo inserito nel Registro PP.AA.; tale inammissibilità può giustificare la compensazione integrale delle spese anche se la pretesa è stata soddisfatta durante il giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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