Cassazione Civile, Ordinanza n. 32466/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso cinque avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2005-2009 e un atto di irrogazione di sanzione, contestando: l'omessa dichiarazione IRPEF di attività finanziarie detenute in Svizzera, ritenute costituite con redditi sottratti a tassazione in Italia ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.L. n. 78/2009, e la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 4 D.L. n. 167/1990. La pretesa si fondava su dati della c.d. lista Falciani relativi a un conto estero intestato formalmente a una società estera. Il contribuente sosteneva di essere stato soltanto intermediario finanziario della società mandante e che il mandato ad operare sul conto gli era stato revocato nel 2002. La CTP aveva annullato gli atti; la CTR aveva invece confermato la sanzione. In cassazione il contribuente deduceva tre motivi: omesso esame del fatto decisivo della revoca del mandato; violazione delle norme processuali sul giudizio d'appello, per avere la CTR valorizzato l'assenza di appello incidentale su un punto su cui egli era risultato vittorioso in primo grado; violazione dell'art. 4 D.L. n. 167/1990, sostenendo che non avesse la disponibilità di fatto delle attività finanziarie, appartenenti in realtà alla società estera, e che il suo mandato non gli consentisse la movimentazione del denaro.
La decisione
La Corte ha respinto il secondo e il terzo motivo, ritenendo inammissibile per difetto di interesse il secondo, perché diretto contro un passaggio motivazionale qualificato come mero obiter dictum e non decisivo, e infondato il terzo, perché l'obbligo di monitoraggio fiscale ex art. 4 D.L. n. 167/1990 si estende anche a chi abbia la disponibilità di fatto e movimenti, per conto altrui, attività finanziarie estere. Ha invece accolto il primo motivo, ritenendo decisivo e trascurato dalla CTR il fatto storico della revoca del mandato, intervenuta in un arco temporale compatibile con gli anni d'imposta oggetto di contestazione. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame della vicenda e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; il vizio è ravvisato quando il fatto decisivo sia stato completamente trascurato dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo che deduce error in procedendo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse perché diretto contro una mera argomentazione non decisiva
artt. 49, 50, 52 e 54 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamati dal ricorrente per contestare l'erronea affermazione della CTR sull'asserita necessità di appello incidentale su un punto del tutto vittorioso in primo grado
art. 4 D.L. n. 167 del 1990, conv. in L. n. 227 del 1990
l'obbligo di monitoraggio fiscale riguarda non solo intestatario formale e beneficiario effettivo, ma anche chi abbia disponibilità di fatto di attività finanziarie estere e le movimentI per conto altrui
art. 12, comma 2, D.L. n. 78 del 2009, conv. in L. n. 102 del 2009
richiamato quale base della presunzione di costituzione con redditi sottratti a tassazione in Italia delle attività finanziarie detenute in Stati a fiscalità privilegiata
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente ha assolto l'onere di specificità indicando documenti, contenuto, collocazione e momento di produzione nel giudizio di merito
artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
fondano la cassazione con rinvio della sentenza impugnata nei limiti della censura accolta
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme alle norme del codice di rito per il rinvio al giudice tributario di secondo grado
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione per vizio motivazionale, il fatto storico deve essere decisivo e deve risultare discusso tra le parti; se il giudice di merito lo trascura integralmente, la censura è fondata.
- In materia di monitoraggio fiscale, l'obbligo dichiarativo non si esaurisce nella titolarità formale del rapporto estero, ma si estende anche alla disponibilità di fatto delle attività e alla loro movimentazione per conto del titolare effettivo.
- La nozione di "detenzione" di attività finanziarie estere ai fini dell'art. 4 D.L. n. 167/1990 è interpretata in senso ampio e comprensivo anche della detenzione nell'interesse altrui, quando essa consenta occultamento e sottrazione al controllo fiscale.
- Un motivo di ricorso diretto contro un'affermazione della sentenza priva di incidenza decisoria è inammissibile per difetto di interesse.
- Quando l'accoglimento di una censura relativa a un fatto decisivo può determinare un esito interamente favorevole per il ricorrente, l'esame degli altri motivi diviene logicamente superfluo.
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