Cassazione Penale, Ordinanza n. 05300/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di una imputata ritenuta responsabile del delitto di tentato omicidio commesso in danno di un'altra persona in data 31 agosto 2023. In cassazione la imputata ha proposto ricorso deducendo vizio di motivazione con riferimento al diniego della circostanza attenuante della provocazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era conforme all'orientamento interpretativo prevalente e fondata su un congruo apprezzamento dei fatti; la censura mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del quadro fattuale non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi manifestamente infondati. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La conferma della responsabilità per tentato omicidio pronunciata nei gradi di merito è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che contesta il diniego di una circostanza attenuante è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di motivazione, mira soltanto a una rivalutazione del materiale fattuale già apprezzato dai giudici di merito.
- La motivazione della decisione impugnata è insindacabile in cassazione se è congrua, логicamente coerente e conforme all'orientamento interpretativo consolidato, poiché il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito sui fatti.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in difetto di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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