Sentenza del 14/09/2016 n. 2235 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - leasing nautico - contratto di vendita simulata - è tale - regime IVA agevolato - non si applica - recupero IVA - è legittimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità del regime IVA agevolato al leasing nautico, determinata in base al presunto utilizzo delle imbarcazioni in acque comunitarie o extracomunitarie. L'Ufficio aveva rilevato che alcuni contratti, per la presenza di un maxi-canone iniziale molto elevato, una durata estremamente breve e un valore di riscatto limitato, non presentavano la causa tipica del leasing, consistente nel finanziamento dell'utilizzo del bene mediante canoni periodici con eventuale riscatto finale. Secondo l'Agenzia, tali elementi dimostravano che il reale scopo dei negozi era il trasferimento della proprietà dell'imbarcazione, dissimulato sotto la forma del leasing, con conseguente ottenimento indebito dell'IVA agevolata. Il contribuente sosteneva invece che tutti i contratti fossero autentici leasing e che l'agevolazione fosse applicabile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha rigettato sia l'appello principale del contribuente sia l'appello incidentale dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado. È stata ritenuta legittima la riqualificazione di alcuni contratti come vendite simulate e, quindi, il recupero dell'IVA non versata in ragione dell'aliquota agevolata indebitamente applicata. Per i contratti relativi a imbarcazioni mai entrate nella disponibilità dell'utilizzatore, o utilizzate per periodi inferiori a quelli per i quali erano stati corrisposti canoni agevolati, è stata confermata l'indebita applicazione dell'agevolazione. Le sanzioni sono state tuttavia disapplicate per l'obiettiva difficoltà e incertezza della normativa. Le spese di giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 8 del d.lgs. n. 546/1992
La norma è richiamata in relazione alla disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie.
La Commissione ha ritenuto che la complessità e l'incertezza della disciplina del leasing nautico giustificassero l'esclusione delle sanzioni, pur confermando il recupero dell'imposta.
Disciplina IVA del leasing nautico e presunzioni di utilizzo in acque comunitarie o extracomunitarie
L'aliquota IVA agevolata dipende dalla concreta o presunta utilizzazione dell'imbarcazione fuori dalle acque comunitarie. L'agevolazione non può essere applicata quando il contratto è in realtà una vendita simulata oppure quando manca la concreta disponibilità o utilizzazione del natante nei periodi rilevanti.
Principio di abuso del diritto e riqualificazione del negozio giuridico
L'Amministrazione finanziaria e il giudice possono guardare alla sostanza economica dell'operazione, superando la forma contrattuale adottata, quando essa è utilizzata per ottenere un trattamento fiscale più favorevole senza la reale causa tipica del contratto dichiarato.
Massime di principio
- Per stabilire se un contratto di leasing sia autentico non è sufficiente la sua denominazione: occorre esaminare struttura, durata, importo dei canoni, maxi-canone, valore di riscatto e reale funzione economica dell'operazione.
- Un maxi-canone iniziale sproporzionato, una durata molto breve e un riscatto di valore limitato possono indicare che il trasferimento della proprietà è il vero obiettivo dell'operazione; in tal caso il contratto può essere riqualificato come vendita simulata.
- Un'agevolazione IVA collegata all'utilizzo di un bene in determinate aree geografiche richiede una verifica concreta della disponibilità e dell'effettivo utilizzo del bene, non potendo fondarsi soltanto su una previsione contrattuale.
- La riqualificazione del contratto può comportare il recupero dell'IVA ordinaria anche se le parti hanno formalmente rispettato lo schema del leasing.
- L'incertezza oggettiva della normativa può escludere le sanzioni, ma normalmente non elimina l'obbligo di versare la maggiore imposta dovuta.
- La convenienza fiscale dell'operazione, da sola, non rende illecito un contratto; diventa però rilevante quando la forma contrattuale è priva della causa tipica e serve principalmente a ottenere un vantaggio fiscale.
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