Parere n. 601/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dalla signora Serena Maffezzoli contro il Comune di Fiumicino e nei confronti della Maccarese s.p.a. (già Forus s.p.a.) 1. per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. 257639/2022 del 22 novembre 2022, ricevuto in data 17 dicembre 2022, con cui il Comune di Fiumicino ha ingiunto il pagamento di euro 19.320,00 a titolo di indennità e sanzioni di occupazione sine titulo di un'area censita al catasto terreni al foglio 698, part. 334/p, per complessivi mq 46 circa, per il periodo 2018/2022, sull'assunto che tale area apparterrebbe al demanio stradale; - nonché, per quanto di interesse, di tutti gli atti della procedura espropriativa e segnatamente: della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 3554 del 3 ottobre 1980, con cui veniva promosso il procedimento di esproprio; dell'atto per Notar R. Bissi del 16 febbraio 1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881) con cui la Forus s.p.a. (ora Maccarese s.p.a.) cedeva al Comune di Roma la porzione dell’area identificata al foglio 698, part. 334, ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 13 febbraio 2023; di ogni altro atto menzionato o presupposto espressamente o implicitamente nell'atto per Notar R. Bissi del 16 febbraio 1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881); - per quanto di interesse, degli atti di ricognizione dei beni immobili con cui il Comune di Roma ha trasferito il proprio patrimonio immobiliare sul territorio al Comune di Fiumicino e segnatamente: la deliberazione n. 2280 del 13 giugno 1997, il decreto 532 del 13 luglio 2000 e il decreto 504/2002, oltre ad ogni atto collegato e presupposto non conosciuto; 2. per l'annullamento in parte qua dell'elenco immobili “tipo A” - Beni demaniali (aggiornato a dicembre 2022) del Comune di Fiumicino, ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 15 marzo 2023; 3. nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione di Consiglio Comunale della Città di Fiumicino n. 23 del 20 aprile 2021 e del Regolamento sul canone unico con essa approvato in relazione ai commi 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ingiunzione comunale al pagamento di euro 19.320,00 per indennità e sanzioni relative all’occupazione sine titulo di un’area ritenuta appartenente al demanio stradale, nonché degli atti presupposti e del regolamento comunale sul canone unico.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione comunale prot. n. 257639/2022 del 22 novembre 2022, relativa all’occupazione sine titulo di circa 46 mq di un’area catastalmente individuata al foglio 698, particella 334/p, per il periodo 2018-2022. Sono stati inoltre contestati gli atti della procedura espropriativa risalente al 1980-1990, gli atti di trasferimento del patrimonio immobiliare dal Comune di Roma al Comune di Fiumicino, l’elenco comunale dei beni demaniali di tipo A e, per quanto occorresse, la deliberazione consiliare n. 23 del 20 aprile 2021 e il regolamento sul canone unico. I motivi dedotti riguardavano la giurisdizione, l’inefficacia originaria o sopravvenuta del procedimento espropriativo, la violazione delle norme sulla demanialità e sul patrimonio pubblico, l’illegittimità della disciplina regolamentare del canone unico, nonché la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso dell’istruttoria il Comune di Fiumicino ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’opposizione del Comune di Fiumicino è stata effettivamente depositata il 24 maggio 2023 e, in assenza di elementi contrari, deve ritenersi rituale e tempestiva. L’opposizione determina la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso nella sede straordinaria, senza esame dei motivi di merito. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. La Sezione ha richiamato la funzione dell’opposizione quale strumento diretto a consentire a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge, considerato che il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti al suo utilizzo.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione proposta dal Comune di Fiumicino ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva; ne consegue la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e l’improcedibilità del ricorso straordinario.
Istanza cautelare
La domanda cautelare è assorbita dall’improcedibilità del ricorso per trasposizione e non viene esaminata.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
L’opposizione della parte resistente consente la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale; ove l’opposizione sia rituale e tempestiva, il ricorso straordinario diviene improcedibile.
art. 13 l. n. 2359/1865
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta inefficacia del procedimento espropriativo; la questione non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
art. 12 l. n. 865/1971
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura espropriativa; la questione non è stata esaminata nel merito.
artt. 822, 824, 826 e 829 cod. civ.
Richiamati dalla ricorrente in tema di demanio e patrimonio pubblico; la Sezione non ha esaminato tali profili a seguito della trasposizione.
art. 1, commi 816-847, l. n. 160/2019
Richiamato in relazione al canone unico patrimoniale e alla legittimità del regolamento comunale; la questione è rimasta assorbita dall’improcedibilità.
art. 52 d.lgs. n. 446/1997
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla potestà regolamentare degli enti locali; il relativo motivo non è stato esaminato.
art. 7 l. n. 241/1990
Richiamato per la dedotta mancata comunicazione di avvio del procedimento; il motivo non è stato esaminato per ragioni processuali.
Massime di principio
- L’opposizione rituale e tempestiva della parte interessata ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale e comporta l’improcedibilità del ricorso nella sede straordinaria.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti interessate al suo utilizzo; ciascuna parte può impedire tale definizione proponendo opposizione per adire il giudice precostituito per legge.
- La proposizione dell’opposizione rende assorbita l’istanza cautelare proposta nell’ambito del ricorso straordinario, senza necessità di esaminarne i presupposti.
Ricorso straordinario sull’occupazione di un’area ritenuta demaniale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una privata contro il Comune di Fiumicino, con la partecipazione della società collegata alla vicenda dominicale dell’area. L’impugnazione concerneva un’ingiunzione comunale di pagamento di euro 19.320,00 per indennità e sanzioni relative all’occupazione sine titulo, nel periodo 2018-2022, di circa 46 mq di un’area che il Comune assumeva appartenere al demanio stradale.
Atti impugnati e motivi dedotti
La ricorrente aveva impugnato:
- l’ingiunzione comunale prot. n. 257639/2022 del 22 novembre 2022;
- gli atti della procedura espropriativa avviata nel 1980 e definita, per quanto risultava, con un atto notarile del 1990;
- gli atti di ricognizione e trasferimento del patrimonio immobiliare dal Comune di Roma al Comune di Fiumicino;
- l’elenco comunale aggiornato dei beni demaniali di tipo A;
- la deliberazione consiliare n. 23 del 20 aprile 2021 e il regolamento comunale sul canone unico.
I motivi riguardavano la giurisdizione, l’inefficacia originaria o sopravvenuta del procedimento espropriativo, la qualificazione dell’area come bene demaniale, la violazione della disciplina sul canone unico e la mancata comunicazione di avvio del procedimento, oltre a censure di eccesso di potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
Opposizione del Comune e trasposizione
Nel corso dell’istruttoria il Comune di Fiumicino ha notificato e depositato opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasposta nella sede giurisdizionale. Il Ministero dell’interno, nella relazione istruttoria, ha quindi ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato che l’atto di opposizione era stato effettivamente depositato il 24 maggio 2023. Non ravvisando ragioni per dubitarne della ritualità e tempestività, ha applicato l’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’opposizione costituisce lo strumento mediante il quale ciascuna parte può chiedere che la controversia sia esaminata dal giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario, infatti, è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti circa l’utilizzo di tale forma di tutela. Sono stati richiamati, in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Esito
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione. La Sezione non ha esaminato i motivi relativi alla proprietà o demanialità dell’area, alla procedura espropriativa, al canone unico, alla legittimità dell’ingiunzione e alla partecipazione procedimentale. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita.
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