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Sentenza

Sentenza del 17/05/2019 n. 13357 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva confermato l'inammissibilità, per tardività, del ricorso proposto contro un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 1999. Hanno contestato l'insufficiente motivazione sulla tardività dell'accertamento, la regolarità della notificazione dell'atto e il contrasto della sentenza con un'altra pronuncia della stessa Commissione tributaria regionale riguardante il condono tombale della società.

La decisione

Nel corso del giudizio di Cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela l'avviso di accertamento con provvedimento del 20 febbraio 2014. Tale annullamento ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del processo e il contrasto tra le parti. La Corte ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, con caducazione delle pronunce dei precedenti gradi non passate in giudicato. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 1

    Richiamata dai ricorrenti in relazione agli obblighi di correttezza e informazione dell'amministrazione finanziaria e alla contestata regolarità della notificazione dell'atto.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e

    Richiamata dai ricorrenti per contestare le modalità di notificazione dell'avviso di accertamento.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Ha consentito ai ricorrenti di depositare memoria nel giudizio di Cassazione e documentare l'intervenuto annullamento dell'atto impositivo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché la cessazione della materia del contendere elimina l'attualità delle pronunce impugnate.

  • Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma richiamata quale disposizione introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato, non applicato nel caso concreto.

  • Principio giurisprudenziale sulla cessazione della materia del contendere

    L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo durante il giudizio fa venir meno l'oggetto della controversia; il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere e vengono meno gli effetti delle decisioni precedenti non coperte da giudicato.

Massime di principio

  • Se l'amministrazione finanziaria annulla in autotutela l'atto impugnato mentre il processo è pendente, normalmente viene meno l'interesse alla decisione e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • L'annullamento dell'atto non comporta necessariamente una pronuncia di piena vittoria nel merito sulle contestazioni originarie: la causa si chiude per sopravvenuta inutilità della decisione.
  • Le sentenze emesse nei gradi precedenti, se non sono divenute definitive, possono perdere efficacia in conseguenza dell'annullamento dell'atto impositivo.
  • In caso di cessazione della materia del contendere dovuta ad autotutela, le spese possono essere compensate quando non risulti evidente che l'atto fosse originariamente manifestamente illegittimo.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica, secondo l'orientamento richiamato, quando il giudizio termina per cessazione della materia del contendere.

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