Cassazione Penale, Sentenza n. 2876/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza l'ha dichiarata inammissibile ritenendo che Scalera, detenuto per reato ostativo ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, non avesse indicato la collaborazione con la giustizia o la sua inesigibilità, l'adempimento o l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, né elementi dimostrativi dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o del pericolo di ripristino di tali collegamenti. In ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), con documentazione allegata (ISEE basso, relazione dell'équipe trattamentale, dichiarazioni sulla cessazione dell'associazione per morte del capo, revisione critica del comportamento dalla libertà dal 2011 ecc.).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale carente e illogica. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro perché svolga un nuovo esame con piena libertà valutativa, rispettando i principi indicati: valutare concretamente il percorso rieducativo, esaminare le allegazioni e la documentazione prodotta, compiere gli accertamenti necessari (anche tramite autorità di polizia) ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, e richiedere, se del caso, una relazione aggiornata dell'équipe trattamentale. Si è richiamata la modifica normativa (d.l. 31/10/2022, n.162 conv. L. 30/12/2022, n.199) che ha reso relativa la presunzione di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, riducendo il ruolo decisivo della collaborazione con la giustizia.
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.
Norma di riferimento per i reati ostativi cd. "di prima fascia": la modifica normativa recente ha trasformato in relativa la presunzione di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, incidendo sui criteri di accesso alle misure alternative.
art. 4-bis, comma 2, Ord. pen.
Attribuisce al giudice poteri istruttori ampliati: può disporre accertamenti e richiedere informazioni alle autorità di polizia e ad altri organi per verificare l'assenza di collegamenti attuali o il pericolo di ripristino.
art. 50, Ord. pen.
Rilevante in relazione alla valutazione del percorso rieducativo del detenuto e dell'idoneità al beneficio, ai fini della decisione sulle misure alternative.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente: violazione di legge e vizio di motivazione.
d.l. 31/10/2022, n.162 conv. L. 30/12/2022, n.199
Ha modificato l'art. 4-bis rendendo relativa la presunzione di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, incidendo sul ruolo probatorio e sulle modalità valutative del giudice.
Cass. Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023 (richiamata)
Giurisprudenza richiamata che chiarisce l'interpretazione della novella: la collaborazione non è più decisiva di per sé; il giudice deve valutare il percorso rieducativo e l'assenza di collegamenti mediante gli accertamenti istruttori previsti.
Massime di principio
- Per detenuti condannati per reati ostativi "di prima fascia" la collaborazione con la giustizia non è più il requisito decisivo: la presunzione di mantenimento dei legami è relativa e va valutata caso per caso.
- Il giudice deve esaminare concretamente il percorso rieducativo (condotta carceraria, attività trattamentale, relazioni dell'équipe) e non limitarsi a richiamare gli oneri di allegazione del richiedente.
- Se il richiedente allega elementi o produce documentazione (es. relazione équipe, situazioni economiche, dissoluzione dell'associazione, assenza di informative di polizia), il Tribunale deve valutare la fondatezza di tali elementi e, se necessario, acquisire accertamenti supplementari (autorità di polizia, relazione aggiornata dell'équipe trattamentale).
- La mera affermazione di carenza di elementi non è sufficiente: il provvedimento che respinge l'istanza deve motivare perché le allegazioni e i documenti prodotti siano ritenuti inidonei o non credibili.
- La situazione economica che rende impossibile l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato può essere valutata come elemento a favore dell'ammissione al beneficio, ma deve essere adeguatamente considerata e verificata.
- In pratica: il difensore deve documentare e motivare le circostanze rilevanti; il giudice deve svolgere accertamenti istruttori quando le allegazioni appaiono non manifestamente infondate e motivare compiutamente la decisione.
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