Cassazione Civile, Ordinanza n. 04474/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto con cui il Tribunale di Roma aveva liquidato i compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma il Tribunale l’aveva dichiarata inammissibile per tardività. Nel ricorso per cassazione, la Procura ha denunciato, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c.: ha sostenuto di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto, che la mera schermata SICID o il visto del PM non potessero provare la comunicazione nelle forme di rito, e che fosse errato porre a suo carico la prova della data di effettiva conoscenza dell’atto, soprattutto alla luce di un’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili che escludeva comunicazioni telematiche o cartacee.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto anzitutto carente la sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e quindi inammissibile il ricorso per difetto di autosufficiente ricostruzione del contesto processuale. Ha inoltre affermato che la decisione del Tribunale era conforme alla giurisprudenza di legittimità: l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di tale comunicazione/notificazione, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione del decreto. Sulla base di tale principio, l’opposizione della Procura era comunque tardiva. Le spese di cassazione non sono state regolate e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
L’opposizione al decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è il rimedio esperibile avverso il provvedimento di liquidazione.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
"sono regolate dal rito sommario"
Le opposizioni in materia di spese di giustizia sono assoggettate al rito sommario di cognizione.
art. 702-quater c.p.c.
Il decreto di liquidazione è assimilato, quanto al regime impugnatorio, all’ordinanza del giudice monocratico appellabile nel rito sommario.
art. 327 c.p.c.
In assenza di notificazione o comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo d’impugnazione decorrente dalla pubblicazione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.
art. 136 c.p.c.
Richiamato come norma processuale la cui violazione era dedotta dal ricorrente in tema di comunicazione del provvedimento.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l’onere di provare la comunicazione e la conoscenza dell’atto non potesse essere posto a suo carico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Corte cost. n. 106/2016
È richiamata per affermare che all’opposizione contro il decreto sulle spese di giustizia si applica il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.
Cass. n. 16893 del 2018
Richiamata a sostegno dell’applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. in mancanza di comunicazione o notificazione.
Cass. n. 32961 del 2019
Richiamata a sostegno dell’applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. in mancanza di comunicazione o notificazione.
Cass. n. 5990 del 2020
Richiamata a sostegno dell’applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. in mancanza di comunicazione o notificazione.
Cass. Sez. Unite n. 28975 del 5 ottobre 2022
Richiamata come ulteriore argomento a favore del regime impugnatorio e del termine lungo in difetto di comunicazione/notificazione.
Massime di principio
- L’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione manca, si applica il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è indispensabile una sommaria ma chiara esposizione dei fatti di causa; la sua omissione comporta inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- La conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di legittimità determina l’inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., anche se la motivazione del giudice di merito possa richiedere correzioni sul piano argomentativo.
- Nel giudizio di opposizione in materia di spese di giustizia, l’eventuale mancata prova di una rituale comunicazione non impedisce di verificare la tardività dell’impugnazione rispetto al termine lungo, quando il provvedimento sia comunque decisorio e definitivo.
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