Cassazione Penale, Ordinanza n. 28144/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione, censurando la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale doglianza non risultava essere stata formulata in appello e quindi non era deducibile per la prima volta in sede di legittimità, in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; ha aggiunto, comunque, che la Corte territoriale aveva già affrontato in modo adeguato il profilo dell'elemento soggettivo.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
a pena di inammissibilità
La censura non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente dedotta con i motivi di appello; il vizio deve risultare devoluto al giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono consentite doglianze nuove che non siano state specificamente formulate nei motivi di appello, quando la legge prevede la devoluzione del tema a pena di inammissibilità.
- La censura sulla motivazione relativa all'elemento soggettivo del reato deve confrontarsi con l'effettiva devoluzione del punto nei precedenti gradi di merito; in mancanza, è inammissibile in sede di legittimità.
- Quando la decisione di merito abbia comunque dato conto in modo congruo dell'elemento soggettivo, il ricorso che si limiti a contestarne apoditticamente l'esistenza non supera il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
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