Sentenza n. 6681/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Prima) n. 16749/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile ad uso venatorio disposta dal Questore di Roma; sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la revoca
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza del TAR deducendo, in sintesi, illogicità e contraddittorietà della motivazione, poiché il giudice di primo grado aveva riconosciuto l'assenza di comportamenti direttamente riferibili all'interessato e l'assenza di procedimenti penali a suo carico, ma aveva comunque ritenuto sufficiente la conflittualità tra il figlio dell'appellante e l'ex moglie di quest'ultimo per fondare un giudizio di inaffidabilità e di possibile abuso delle armi. È stata inoltre dedotta la sopravvenuta cessazione della conflittualità familiare, l'esigenza di una valutazione piena dei fatti e della ragionevolezza e proporzionalità dell'esercizio del potere amministrativo, nonché l'illegittima privazione di un titolo posseduto da circa cinquant'anni in assenza di una condotta colpevole direttamente imputabile all'interessato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni in materia di armi richiedono una completa e persistente affidabilità del titolare e implicano una valutazione tecnico-amministrativa discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza, diretta a prevenire possibili abusi. Tale valutazione può fondarsi anche su fatti non accertati con sentenza penale di condanna o privi di autonoma rilevanza penale, purché sintomatici di un difetto di piena affidabilità. Le situazioni di conflittualità familiare o affettiva possono costituire, per la loro natura, un fattore di rischio idoneo a fondare una prognosi sfavorevole sul corretto uso delle armi, anche quando i comportamenti non siano direttamente riferibili al titolare della licenza. Nel caso concreto, l'istruttoria è stata ritenuta adeguata e sostenuta da elementi idonei a giustificare il giudizio di inaffidabilità. Le valutazioni amministrative sono state considerate ragionevoli, proporzionate, non manifestamente incongrue o illogiche e adeguatamente motivate; gli elementi allegati dall'appellante non sono stati ritenuti idonei a incidere sul percorso motivazionale. Il sindacato del giudice di legittimità non può sostituirsi alla valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione in assenza di manifesta illogicità, incongruità o irragionevolezza. Non sono state liquidate spese, per la mancata costituzione delle amministrazioni appellate.
Norme richiamate
art. 11 TULPS
quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione
La disposizione consente la revoca dell'autorizzazione quando emergano successivamente circostanze incompatibili con il mantenimento del titolo, comprese situazioni idonee a far dubitare della piena affidabilità nell'uso delle armi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni di polizia in materia di armi presuppongono una completa e persistente affidabilità del titolare, valutata dall'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa finalizzata alla prevenzione di possibili abusi.
- La revoca di una licenza di porto d'armi può essere fondata su fatti non accertati con sentenza penale di condanna e anche privi di autonoma rilevanza penale, purché siano concretamente sintomatici di un difetto di piena affidabilità nell'uso delle armi.
- Le situazioni di grave conflittualità familiare o affettiva possono costituire, anche se i comportamenti rischiosi non sono direttamente riferibili al titolare della licenza, un elemento sufficiente per formulare una prognosi sfavorevole sul corretto uso delle armi, quando il contesto determini un concreto rischio di abuso.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnico-discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza resta circoscritto alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della sufficienza della motivazione, della ragionevolezza, proporzionalità e non manifesta illogicità della decisione, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
- La pregressa durata del possesso della licenza e l'assenza di precedenti condotte direttamente imputabili al titolare non impediscono la revoca quando emergano successivamente elementi contestuali idonei a compromettere il giudizio di persistente affidabilità richiesto per il possesso delle armi.
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