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Sentenza

Sentenza n. 13278/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento della procedura selettiva indetta ai sensi dell''art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 dall’Amministrazione resistente (v. all. 1 ricorrente).

Giustizia amministrativa202504450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avvio di una procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di Direttore Provinciale di Agrigento ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la scelta dell'Agenzia delle Entrate di coprire la posizione dirigenziale vacante mediante una procedura selettiva ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, anziché utilizzare la graduatoria concorsuale vigente relativa al reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, nella quale erano collocati come idonei non vincitori. Hanno dedotto la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 97, comma 4, Cost., nonché eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, carenza di motivazione, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e sviamento. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo per disomogeneità delle posizioni e conflitto di interessi tra i ricorrenti. Nel merito, ha sostenuto la legittimità della scelta organizzativa e della motivazione dell'avviso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, lo ha respinto nel merito. In rito, ha ritenuto che il ricorso collettivo fosse ammissibile solo in presenza congiunta di identità delle situazioni sostanziali e processuali e di assenza di conflitti, anche potenziali, tra i ricorrenti. Tali condizioni mancavano perché i tredici candidati occupavano posizioni diverse nella graduatoria e l'eventuale accoglimento avrebbe potuto attribuire concretamente l'incarico a un solo candidato, collocato nella posizione immediatamente successiva all'ultimo assunto. La soddisfazione della sua pretesa risultava incompatibile con quella degli altri candidati, collocati più indietro e portatori di un interesse oppositivo. Il TAR ha escluso che il possibile miglioramento della posizione in graduatoria, in vista di eventuali futuri scorrimenti, eliminasse il conflitto o integrasse un interesse concreto e attuale, trattandosi di una mera possibilità e non della sicura conseguibilità dell'utilità. Nel merito, il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione dell'avviso, che indicava specifiche esigenze organizzative e di urgenza nonché l'esito infruttuoso della precedente procedura per lo stesso profilo, rivolta sia ai dirigenti di ruolo sia ai dirigenti esterni. Non è stata quindi ravvisata la dedotta violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 165/2001 né l'illegittimità dei vizi di eccesso di potere prospettati. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

    La disposizione costituisce la base giuridica della procedura selettiva per il conferimento dell'incarico dirigenziale; nel caso concreto la procedura è stata ritenuta legittimamente motivata dalle specifiche esigenze organizzative e urgenti e dall'esito infruttuoso delle precedenti procedure.

  • art. 19, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato quale riferimento per la precedente procedura rivolta alle candidature di dirigenti esterni.

  • art. 97, comma 4, Cost.

    Indicato dai ricorrenti quale parametro costituzionale asseritamente violato, senza che il TAR ne abbia ravvisato la violazione.

  • art. 4, comma 1, d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla l. 9 maggio 2025, n. 69

    Richiamato in relazione all'impatto sulla preferenza per lo scorrimento delle graduatorie vigenti rispetto all'indizione di nuove procedure; il TAR rinvia alla propria giurisprudenza e rileva la specificità della procedura ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato per la misura cautelare disposta in appello, limitata alla fissazione dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è ammissibile soltanto quando ricorrono congiuntamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, l'identità dell'oggetto delle domande e dei motivi di impugnazione, nonché l'assenza di qualsiasi conflitto, anche potenziale, tra i ricorrenti; grava sui ricorrenti l'onere di dimostrare tale omogeneità.
  • Nelle procedure concorsuali intrinsecamente competitive, la diversa collocazione dei candidati in graduatoria può determinare un conflitto di interessi incompatibile con il ricorso collettivo quando l'eventuale accoglimento possa procurare concretamente il bene della vita a un solo candidato e pregiudicare o rendere incompatibili le pretese degli altri.
  • La mera possibilità di migliorare la posizione in graduatoria in vista di eventuali futuri scorrimenti non dimostra né l'omogeneità degli interessi tra i ricorrenti né un interesse concreto e attuale alla decisione, quando il conseguimento dell'utilità resti meramente eventuale.
  • Una procedura di conferimento di incarico dirigenziale ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 è adeguatamente motivata quando l'amministrazione espone le specifiche esigenze organizzative, anche urgenti, e dà conto dell'esito infruttuoso delle precedenti procedure rivolte ai dirigenti interni e ai dirigenti esterni.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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