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Sentenza

Sentenza n. 4204/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda), 31 gennaio 2024, n. 1879, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202401965

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione di un muretto di vecchia fattura, ritenuto ampliato

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 1879 del 31 gennaio 2024, deducendo l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità per omessa notifica del ricorso al Comune. Ha sostenuto che il ricorso era stato ritualmente notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata al Comune il 22 dicembre 2015, e che l’avviso di ricevimento era stato depositato in originale il 1° febbraio 2016 e successivamente digitalizzato. Ha inoltre riproposto i motivi di merito del ricorso di primo grado, non esaminati dal TAR a causa della declaratoria di inammissibilità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente alla censura relativa all’erronea dichiarazione di inammissibilità. Dall’esame del fascicolo di primo grado risultava infatti la regolare notifica del ricorso al Comune mediante raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata il 22 dicembre 2015. Il TAR aveva quindi fondato la declaratoria di inammissibilità su un evidente errore di fatto, in contrasto con il chiaro tenore dell’art. 41, comma 2, c.p.a. La sentenza appellata è stata annullata con rinvio al TAR Lazio ai sensi dell’art. 105 c.p.a., affinché esamini il ricorso nel merito. Il Consiglio di Stato ha precisato che, pur non essendo la motivazione della sentenza meramente apparente o tautologica, l’errore palese che abbia determinato il mancato esame dei motivi può giustificare l’annullamento con rinvio. Nulla sulle spese del doppio grado, poiché il Comune non si è costituito in appello.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La disposizione disciplina la notificazione del ricorso e, nel caso esaminato, risultava rispettata mediante la consegna della raccomandata con avviso di ricevimento al Comune destinatario.

  • art. 105 c.p.a.

    Consente l’annullamento della sentenza e il rinvio al primo giudice quando ricorrono le condizioni che impediscono una decisione di merito in entrambi i gradi, tra cui la lesione sostanziale del diritto di difesa e, secondo la motivazione, l’erronea declaratoria di inammissibilità derivante da un palese errore di fatto o di diritto.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa, senza una specifica interpretazione decisiva nella motivazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso fondata su un palese errore di fatto risultante dagli atti, che abbia impedito l’esame dei motivi di merito, può comportare l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
  • La notificazione del ricorso amministrativo deve essere verificata alla luce degli atti effettivamente presenti nel fascicolo; la mancata considerazione di una prova documentale della consegna al destinatario integra un errore di fatto rilevante ai fini della validità della decisione.
  • La nullità della sentenza per mancato esame del merito non ricorre quando la motivazione sia soltanto errata ma non tautologica o apparente; tuttavia, l’errore palese di fatto o di diritto che determini un’erronea declaratoria di inammissibilità può comunque giustificare il rinvio al primo giudice per assicurare una decisione di merito nei due gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAppelloTermini e notificazione del ricorsoAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardivitàVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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