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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10930/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma d'appello contestando: a) errore di diritto e vizio di motivazione per presunto travisamento e mancato riconoscimento delle dichiarazioni liberatorie del coimputato che si assumeva la responsabilità esclusiva; b) errore di diritto e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della "connivenza non punibile" sostenendo che la sua presenza fosse inerte e che sussistesse ragionevole dubbio; c) errore di diritto e vizio di motivazione per il diniego della circostanza attenuante ex art.114 cod. pen., ritenendo la sua partecipazione di minima importanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure reiterative e non confutanti le motivate valutazioni dei giudici di merito, i quali avevano riesaminato le prove e dedotto che il ricorrente era consapevole della presenza di tre immigrati clandestini nascosti nella cabina dell'autoarticolato (occultamento dei telefoni nel vano portaoggetti tra i sedili, uno dei quali era occupato dal ricorrente), aveva contribuito al controllo dei movimenti dei clandestini e ne aveva limitato le comunicazioni; inoltre erano stati segnalati nervosismo di conducente e passeggero e odore indicativo di persone nascoste. Le dichiarazioni liberatorie del coimputato sono state ritenute inattendibili. La Corte ha confermato che la partecipazione del ricorrente non era di minima importanza ma "assolutamente indispensabile", escludendo l'attenuante dell'art.114 cod. pen. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e all'acconto di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.. Si conferma la condanna di merito (Tribunale/Corte d'appello) a anni 4 e mesi 6 di reclusione e euro 50.000,00 di multa per il reato previsto dall'art.12, comma 3, lett. d) e comma 3-ter lett. a) del D.Lgs. n.286/1998.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 lett. d) e comma 3-ter lett. a)

    Norma sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: la Corte ha ritenuto che conoscenza della presenza degli stranieri, occultamento di oggetti (cellulari) e attività di sorveglianza costituiscano contributo rilevante alla commissione del reato, giustificando la condanna.

  • Codice penale, art. 114

    Circostanza attenuante per "minima importanza" della partecipazione: la Corte ha escluso l'applicabilità perché l'apporto del ricorrente è stato valutato "assolutamente indispensabile" per il successo dell'operazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: applicata dalla Corte a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso, in assenza di ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • Le censure in Cassazione che ripropongono valutazioni di fatto già affrontate dai giudici di merito senza confutarne criticamente le argomentazioni sono spesso dichiarate inammissibili per aspecificità.
  • Le dichiarazioni liberatorie di un coimputato non automaticamente scagionano un altro imputato: devono essere credibili e corroborate; in presenza di elementi concreti contrari (occultamento oggetti, comportamento, ruoli a bordo) possono essere ritenute inattendibili.
  • La semplice presenza passiva sul luogo non esclude responsabilità se sussistono attività (anche non di guida) che agevolano l'illecito, come il controllo dei clandestini o il nascondimento di mezzi di comunicazione.
  • Per ottenere l'attenuante della "minima importanza" è necessario dimostrare che il contributo sia realmente marginale e non indispensabile: valutazioni di indispensabilità comportano il rigetto dell'attenuante.
  • In procedimenti di immigrazione clandestina, elementi materiali (nascondigli, oggetti occultati, compiti di sorveglianza) sono frequentemente considerati prova di conoscenza e collaborazione e possono rafforzare la responsabilità penale.
  • Chi propone ricorso in Cassazione dovrebbe focalizzarsi su profili di diritto e vizio motivazionale specifico e nuovi rispetto a quanto già deciso, altrimenti rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.

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