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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35599/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduce l'intervenuta remissione di querela da parte delle persone offese (Klerida Gjioni e Pasquale Polena), rimessa in data 10/02/2025 tramite procuratore speciale e accettata dal querelato il 13/02/2025, con richiesta di dichiarare l'estinzione del reato contestato (truffa in concorso). Si sostiene che la remissione intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione estingue il reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità, previa verifica del rispetto del requisito della tempestività del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: dato che la remissione di querela è intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione ed è stata regolarmente accettata dal querelato, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati. La Corte non ha rilevato elementi idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato né l'incontrovertibile insussistenza del fatto. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Cass. SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini

    Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, se accettata, determina l'estinzione del reato e va rilevata dal giudice di legittimità.

  • Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti

    Conferma del principio che la remissione di querela in pendenza del ricorso per cassazione estingue il reato, purché il ricorso sia tempestivo.

  • Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, Lo Conte

    Giurisprudenza che contribuisce alla consolidazione del principio della rilevabilità d'ufficio da parte del giudice di legittimità della remissione di querela intervenuta durante il processo di cassazione.

  • Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi

    Ulteriore conferma che la remissione di querela estingue il reato, prevalendo su eventuali cause di inammissibilità del ricorso; si estende ai correi che non l'abbiano ricusata e travolge le statuizioni civili collegate ai reati estinti.

Massime di principio

  • La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e accettata dal querelato estingue il reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità.
  • L'estinzione per remissione di querela prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso per cassazione, ma il ricorso deve essere stato tempestivamente proposto.
  • L'accettazione da parte del querelato è requisito necessario perché la remissione produca effetto estintivo.
  • La remissione si estende, di regola, ai correi che non l'abbiano espressamente rifiutata e può travolgere le statuizioni civili connesse ai reati estinti.
  • Anche quando il reato si estingue per remissione, il giudice può comunque decidere sulla liquidazione delle spese processuali salvo diverso accordo tra le parti.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestività del gravame, esistenza e forma della remissione, accettazione da parte dell'imputato e se la remissione copre tutti i reati e i coimputati interessati.

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