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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 305/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Carmine Trezza era stato assolto in primo grado dal reato di cui all'art. 483 cod. pen. per aver dichiarato, nella domanda di iscrizione all'albo dei geometri, di non aver riportato condanne penali, dichiarazione conforme al certificato penale rilasciato a suo nome. La Corte d'appello, su impugnazione del Procuratore Generale, aveva riformato l'assoluzione e lo aveva condannato. In Cassazione il ricorrente denunciava errata applicazione del DPR n. 313/2002 poiché la dichiarazione corrispondeva a quanto risultante dal certificato penale (che non riportava le due annotazioni a suo carico) e chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per modestia del fatto e assenza di dolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: Trezza non era tenuto a dichiarare più di quanto risultava dal certificato penale rilasciato. La normativa vigente (DPR n. 313/2002 e disposizioni correlate) esclude l'obbligo di indicare iscrizioni che non compaiono nei certificati previsti (in particolare sentenze di patteggiamento nei limiti indicati e decreti penali). Pertanto la sentenza della Corte d'appello è annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma del reato contestato (falsa dichiarazione): la Corte di merito lo aveva ritenuto applicabile, ma la Cassazione ha escluso la sussistenza del fatto perché la dichiarazione corrispondeva al certificato penale

  • D.P.R. n. 445/2000, art. 46 co. 1 lett. aa)

    "di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa"

    Testo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal ricorrente; la valutazione della sua veridicità deve rapportarsi a quanto effettivamente risultava dal certificato penale acquisibile

  • art. 175 cod. pen.

    "se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516, il giudice (...) può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati (...)"

    Disciplina la non menzione di alcune condanne nei certificati del casellario per richieste di privati; la Corte spiega che tale non menzione originariamente non si estendeva ai certificati richiesti da pubbliche amministrazioni

  • art. 688 cod. proc. pen. (previgente)

    "ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce"

    Testo previgente che equiparava l'accesso ai certificati tra autorità giudiziaria e amministrazioni; la riforma con DPR 313/2002 ha modificato questo quadro

  • D.P.R. n. 313/2002, art. 28

    "le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno il diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27, relativo a persone maggiori di età, quando tale certificato è necessario per l'esercizio delle loro funzioni"

    Limita i certificati ottenibili da pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai soli certificati previsti (art. 23, 24, 25, 26, 27), incidendo sulla possibilità di ottenere tutte le iscrizioni come invece poteva avvenire in passato per altri organi

  • D.P.R. n. 313/2002, art. 24 e art. 25

    "condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato"

    Prevedono espressamente che nei certificati (generale e penale) non siano riportate le condanne per le quali è stata disposta la non menzione ai sensi dell'art. 175, oltre ad altre esclusioni (es. riabilitazione non revocata, provvedimenti art. 445 e decreti penali nei limiti indicati)

  • D.P.R. n. 313/2002, art. 28 co. 8 (versione successiva ai fatti)

    "L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rende dichiarazioni sostitutive all'esistenza, nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui (...) all'articolo 24 comma 1"

    Conferma esplicitamente che l'interessato non deve indicare nelle dichiarazioni sostitutive le iscrizioni escluse dall'art. 24 comma 1 (es. patteggiamenti nei limiti, decreti penali), chiarendo la regola applicabile

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; evocata dal ricorrente ma ritenuta assorbita dalla decisione sulla questione della certificazione e non decisa nel merito dalla Cassazione

  • art. 444 e art. 445 cod. proc. pen.

    Norme relative al patteggiamento (art. 444) e agli effetti di alcune misure (art. 445); la sentenza rileva che alcune fattispecie (patteggiamento entro certi limiti, decreti penali) sono escluse dall'obbligo di menzione nei certificati

Massime di principio

  • Una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 va valutata in relazione a quanto effettivamente risultava nel certificato penale che sarebbe stato rilasciato: se il certificato non riporta determinate iscrizioni, il dichiarante non è tenuto a riferirle.
  • Le modifiche introdotte dal DPR 313/2002 hanno limitato l'accesso di pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi a determinate tipologie di certificati; non tutte le iscrizioni sono quindi automaticamente conosciute dalle amministrazioni.
  • Condanne pronunciate con decreto penale o sentenze di patteggiamento nei limiti previsti (es. pena non superiore a due anni) possono non comparire nei certificati penali e pertanto non obbligano il cittadino alla loro indicazione nella dichiarazione sostitutiva.
  • Se la dichiarazione corrisponde a quanto risultante dal certificato rilasciato, non può essere configurata la falsa attestazione contestata dall'art. 483 c.p.; occorre sempre verificare il contenuto del certificato idoneo.
  • La causa di non punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è una strada possibile in presenza di scarsa offensività e assenza di dolo, ma se la questione relativa alla fonte dell'obbligo di dichiarazione è decisiva, questa va risolta prima di valutare l'eventuale non punibilità.
  • In pratiche di iscrizione ad albi o in rapporti con la pubblica amministrazione, quando vi sia incertezza sulla obbligatorietà di indicare precedenti penali, è opportuno acquisire il certificato penale ufficiale e confrontare la dichiarazione con quanto in esso riportato prima di procedere.

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