Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23601/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati ritenuti responsabili, in concorso tra loro ai sensi dell'art. 110 c.p., del reato di violazione di sigilli ex art. 349 c.p. per avere realizzato e proseguito lavori abusivi su un'area sottoposta a sequestro. Il ricorso muoveva, quanto al primo motivo, dalla dedotta insussistenza della responsabilità di una delle due imputate, sostenendosi che gli elementi valorizzati dalla Corte d'appello non sarebbero stati sufficienti a dimostrare il suo coinvolgimento. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizi di motivazione, contestando la ricostruzione probatoria fondata sulle dichiarazioni degli imputati, sui dati documentali relativi ai pagamenti e sulla prosecuzione dell'opera nonostante il vincolo, e si invocava l'art. 507 c.p.p. come base di un preteso dovere del giudice di attivare ulteriori approfondimenti istruttori per chiarire le ragioni della violazione dei sigilli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto logica e coerente la motivazione della Corte d'appello nel desumere la responsabilità della imputata dai dati della comune decisione di eseguire i lavori abusivi, dalla proprietà dell'area in capo alla stessa e dalla prosecuzione dei pagamenti anche dopo il sequestro. Ha inoltre escluso che vi fosse illogicità nella valutazione probatoria, osservando che le doglianze miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. È stato anche ritenuto inconferente il richiamo all'art. 507 c.p.p., perché la norma opera solo in caso di assoluta necessità di acquisizione della prova e non impone obblighi officiosi in assenza di specifica richiesta difensiva o per esplorare ipotesi alternative. Conseguentemente, oltre alla condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p., è stata applicata a ciascun ricorrente la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come titolo del concorso di persone nel reato contestato agli imputati

  • art. 349 c.p.

    norma incriminatrice della violazione di sigilli, reato contestato agli imputati

  • art. 507 c.p.p.

    non è fonte di un generale dovere del giudice di svolgere indagini suppletive; opera solo in caso di assoluta necessità di acquisizione della prova

  • art. 606 c.p.p.

    i motivi di ricorso non possono tradursi in mere ipotesi esplorative o in una rivalutazione del merito estranea al sindacato di legittimità

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende solo quando non emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del merito quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logica e coerente sorretta da dati oggettivi e convergenti.
  • La responsabilità per violazione di sigilli può essere desunta da elementi indiziari plurimi e convergenti, quali la comune decisione di eseguire i lavori abusivi, la titolarità dell'area e la prosecuzione di attività o pagamenti nonostante il vincolo.
  • Il richiamo all'art. 507 c.p.p. non può essere utilizzato per imporre al giudice un generico obbligo di ricerca di prove alternative o di spiegazioni esplorative, in assenza di assoluta necessità dell'integrazione istruttoria.
  • Il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza di merito valorizza razionalmente dichiarazioni dell'imputato, riscontri documentali e la realtà oggettiva dei fatti, mentre la critica difensiva si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiConcorso di personeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.