Cassazione Penale, Ordinanza n. 30986/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica, contestata per l'omessa tenuta delle scritture contabili. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza l'insufficienza della prova del dolo specifico. La Corte ha rilevato che il motivo era inammissibile perché formalmente prospettato come violazione di legge ma sostanzialmente diretto a contestare la tenuta della motivazione e la valutazione della prova; inoltre era intrinsecamente indeterminato, richiamava parametri non pertinenti e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva indicato in modo puntuale gli elementi da cui desumere il fine di recare pregiudizio ai creditori.
Norme richiamate
bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 l. fall.)
c.d. specifica per omessa tenuta delle scritture contabili
La condotta contestata è stata qualificata come bancarotta fraudolenta documentale specifica, nella forma dell'omessa tenuta delle scritture contabili, con necessità del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo deve essere specifico e autosufficiente: non è ammissibile una censura che, pur formalmente veicolata come violazione di legge, miri in realtà a contestare genericamente l'apprezzamento del materiale probatorio o la sufficienza della motivazione.
- È inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non indichi in modo puntuale quali passaggi logici o giuridici sarebbero erronei.
- In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo specifico può essere desunto dagli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito; in sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa priva di confronto con tali elementi.
- La deduzione dell'insufficienza della prova sul dolo, se non tradotta in una reale violazione di legge e se volta a ottenere una rivalutazione del merito, non integra un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
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