Sentenza del 03/12/2021 n. 38290 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRPEG e IVA per l'anno 2000 emesso dopo verifica: l'Agenzia aveva ritenuto che le sostituzioni di apparecchiature effettuate in garanzia dovessero considerarsi come cessioni ai sensi del D.P.R. n. 441/1997, art. 1, e quindi il valore normale dei beni sostituiti doveva concorrere a formare ricavo imponibile. In primo e secondo grado la società contribuente aveva contestato l'applicabilità della presunzione, fornendo spiegazioni e documentazione. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 441/1997, art. 1 e dell'art. 2697 c.c., oltre vizi di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Nel corso del giudizio la resistente aveva chiesto la definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119/2018 art. 6, versando la prima e successive rate e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi delle disposizioni del D.L. n. 119/2018 (art. 6): la resistente aveva presentato l'istanza di definizione e versato le rate; non risultando notificato alcun diniego né presentata istanza di trattazione entro il termine del 31.12.2020, il processo è stato dichiarato estinto. Il provvedimento dispone spese compensate. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità del cd. "doppio contributo unificato" in quanto misura eccezionale riservata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 10, 12, 13
Comma 10-12-13: disciplina la sospensione del processo in caso di istanza di definizione e i termini entro i quali la mancata istanza di trattazione determina l'estinzione del processo; prevede anche i termini per la comunicazione di diniego e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
La Corte ha applicato questa norma per dichiarare estinto il giudizio: la presentazione dell'istanza di definizione e il versamento della prima rata sospendono il processo; in assenza di diniego notificato e di istanza di trattazione entro il termine stabilito, il processo si estingue.
D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1
Presunzione di cessione per le prestazioni di assistenza quando non adeguatamente documentate (testo richiamato dalla decisione di merito)
L'Agenzia aveva invocato la presunzione che assimilerebbe le sostituzioni non documentate a vere e proprie cessioni imponibili; i giudici di merito avevano invece ritenuto non sussistenti i presupposti per applicare la presunzione sulla base della documentazione e delle spiegazioni fornite dalla contribuente. La Cassazione non ha deciso sul merito in quanto ha dichiarato estinto il giudizio.
Art. 2697 c.c.
Norma sul criterio della prova: onere della prova spetta a chi vuol far valere un diritto in giudizio
L'Agenzia in cassazione deduceva errato riparto dell'onere della prova circa l'operatività della presunzione; tuttavia la Corte di legittimità non è entrata nel merito per effetto dell'estinzione del processo.
Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
Motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione apparente
Sono i motivi sui quali l'Agenzia fondava il ricorso per cassazione (vizi di interpretazione normativa e di motivazione), ma la Corte non è giunta a esaminarli nel merito avendo dichiarato estinto il procedimento.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul raddoppio del contributo unificato
La Corte ha richiamato la giurisprudenza (Cass. 23175/2015) per affermare che il raddoppio del contributo è misura eccezionale e non può essere esteso oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità; pertanto non è stato applicato nel caso di estinzione per definizione.
Cass. 23175/2015
Precedente giurisprudenziale richiamato in tema di raddoppio del contributo unificato
Stabilisce che il raddoppio del contributo unificato è una misura sanzionatoria di natura eccezionale e va applicata soltanto nei casi previsti (rigetto, inammissibilità, improcedibilità).
Massime di principio
- Se il contribuente presenta istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119/2018 e versa la prima rata (o gli importi dovuti), il processo si sospende; se non viene notificato diniego entro i termini e non viene richiesta la trattazione entro il termine perentorio, il processo può essere dichiarato estinto.
- L'estinzione del processo per definizione non comporta automaticamente l'applicazione del raddoppio del contributo unificato: tale sanzione è eccezionale e riservata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- In contenziosi tributari relativi a sostituzioni/riparazioni in garanzia, per evitare che l'Amministrazione applicchi la presunzione di cessione ai sensi del D.P.R. n. 441/1997 è fondamentale documentare chiaramente la natura della prestazione (contratti di garanzia, rapporti di intervento, restituzione o mancata recuperabilità del bene, verbali di intervento).
- L'onere della prova (art. 2697 c.c.) resta centrale: l'Amministrazione deve dimostrare gli elementi che legittimano l'applicazione della presunzione; la documentazione della contribuente può neutralizzare la presunzione se idonea a provare che non si è verificata una cessione.
- La presentazione di una domanda di definizione comporta rischi pratici (sospensione, estinzione e possibili oneri procedurali); chi valuta questa strada deve curare la notifica e il monitoraggio dei termini (es. eventuale diniego notificato dall'Amministrazione) per non perdere tuteli processuali alternative.
- Anche se la normativa prevede che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, il giudice può comunque decidere diversamente nelle statuizioni finali (verificare sempre il dispositivo della sentenza).
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