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Sentenza

Sentenza n. 504/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza - ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 2284/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 19/09/2024, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. dal 2021/2022 al 2023/2024 di euro 1.500,00 e al pagamento della somma residua liquidata in sentenza a titolo di retribuzione professionale docente pari a € 796,84; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;

Giustizia amministrativa202502877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino n. 2284/2024, limitatamente al mancato pagamento della retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo l'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino n. 2284/2024, con l'accredito del beneficio economico sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, relativo agli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, pari a euro 1.500,00, nonché il pagamento della somma residua liquidata a titolo di retribuzione professionale docenti, pari a euro 796,84. La ricorrente ha inoltre chiesto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha accreditato gli importi sulla carta elettronica, ma non ha corrisposto la retribuzione professionale docenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., limitatamente all'accreditamento degli importi sulla carta elettronica, poiché tale obbligazione è stata adempiuta dall'Amministrazione dopo la proposizione del ricorso. Ha invece ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torino mediante il pagamento della retribuzione professionale docenti liquidata nel titolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale inutile decorso del termine, ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, attribuendogli il compito di porre in essere gli atti necessari all'integrale esecuzione del titolo. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento dell'azione di ottemperanza e del potere del giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla parte della domanda divenuta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento solo parziale dell'Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere esclusivamente per la parte del titolo giudiziale già integralmente eseguita; per la parte ancora ineseguita il giudice deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, così da assicurare l'effettività dell'esecuzione del giudicato.
  • L'adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese quando il ricorso si è reso necessario per ottenere l'esecuzione del titolo e l'Amministrazione ha adempiuto solo parzialmente o tardivamente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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