Cassazione Civile, Ordinanza n. 10366/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di diversi estratti di ruolo riferiti a "debenze tributarie e non tributarie". La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, aveva accolto parzialmente l’impugnazione dell’ente. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il secondo, esaminato con priorità perché potenzialmente assorbente, denunciava la nullità della sentenza per carenza di interesse del contribuente a impugnare gli estratti di ruolo. La Corte ha ritenuto fondato questo motivo, rilevando che, secondo l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, l’impugnabilità dell’estratto di ruolo è esclusa, salvo specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella renda attuale il bisogno di tutela. Poiché nel caso concreto il contribuente non aveva allegato né dimostrato uno specifico interesse ad agire, la domanda originaria doveva essere dichiarata inammissibile.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., ha dichiarato l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dal contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite tra le parti in tutti i gradi di giudizio, valorizzando il consolidamento giurisprudenziale intervenuto solo successivamente all’instaurazione della controversia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale usato per denunciare la nullità della sentenza impugnata per carenza di interesse ad agire.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
Esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e individua solo specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella genera di per sé interesse a ricorrere; la norma incide anche sui processi pendenti e sulla verifica dell’interesse ad agire fino alla decisione.
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla legge n. 215 del 2021
È la disposizione che ha introdotto l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, con effetti anche sui giudizi in corso.
art. 372 c.p.c.
È indicato come strumento per il deposito in cassazione della documentazione utile a dimostrare l’interesse ad agire.
art. 382, comma 3, c.p.c.
È la base per la cassazione senza rinvio e la decisione nel merito con dichiarazione di inammissibilità dell’originario ricorso.
art. 346 c.p.c.
La Corte esclude che l’omessa riproposizione della questione possa precludere il rilievo officioso di un vizio processuale insanabile.
Massime di principio
- L’interesse ad agire è una condizione dell’azione di natura dinamica: può mutare fino alla decisione e deve sussistere ed essere dimostrato secondo la disciplina vigente al momento della decisione, anche se sopravvenuta.
- L’impugnazione dell’estratto di ruolo non è ammissibile in via generale; occorre allegare e provare uno specifico interesse attuale a ricorrere, derivante dalle situazioni tipizzate dalla legge o comunque da un concreto bisogno di tutela.
- Le norme sopravvenute che disciplinano l’impugnabilità dell’estratto di ruolo si applicano ai processi pendenti e possono condurre all’inammissibilità del ricorso originario se l’interesse non sia stato dedotto o dimostrato nei gradi di merito o in cassazione nei modi consentiti.
- Le questioni processuali che attengono alla validità stessa del procedimento e all’ordine pubblico processuale non sono coperte da giudicato implicito e sono rilevabili d’ufficio anche nei gradi successivi.
- Quando manca un presupposto processuale indefettibile, la Corte può cassare senza rinvio e dichiarare direttamente l’inammissibilità della domanda originaria, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
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