Ordinanza n. 7306/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM del Ministero dell'Interno, notificato in data 28/11/2022, di rigetto della richiesta di cittadinanza K10/-OMISSIS-,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per l'annullamento il decreto del Ministero dell'Interno, notificato il 28 novembre 2022, con cui è stata respinta la richiesta di cittadinanza italiana identificata dal codice K10. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché la trattazione è limitata alla verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere, della compiuta istruzione della causa e alla calendarizzazione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
La decisione
Il Collegio ha accertato la persistenza dell'interesse del ricorrente alla decisione e ha rilevato che il Ministero dell'Interno aveva depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, mentre il ricorrente aveva depositato documentazione integrativa. Non è stata quindi decisa la legittimità del diniego di cittadinanza. Il fascicolo è stato trasmesso al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato, con mandato alla Segreteria per gli adempimenti e per l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell'obbligo dell'Amministrazione di depositare il fascicolo del procedimento relativo all'atto impugnato.
art. 72-bis c.p.a.
È richiamato, insieme all'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., con riguardo al divieto di rinvio salvo eccezionali motivi nell'ambito della gestione delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
È richiamato quale disposizione che limita il rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze camerali istruttorie finalizzate allo smaltimento dell'arretrato, il giudice può verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere e la completezza dell'istruzione prima di calendarizzare la causa per la decisione.
- Quando l'interesse alla decisione persiste e il fascicolo procedimentale è stato depositato dall'amministrazione, mentre la parte ricorrente ha prodotto documentazione integrativa, il giudice può trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento senza definire nel merito la controversia.
- La trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento costituisce una statuizione interlocutoria e non implica alcuna valutazione sulla legittimità dell'atto amministrativo impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 7/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 156/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 157/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 158/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 159/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 160/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →