Cassazione Penale, Sentenza n. 37213/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catania che ha confermato la condanna per due episodi di evasione dagli arresti domiciliari commessi il 7 marzo 2017 (ore 20:00 e mezzanotte). Il ricorso articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza o vizio di motivazione per presunta discrepanza temporale delle risultanze probatorie; 2) errata esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto rispetto al primo episodio (durata modesta dell'allontanamento); 3) errata esclusione dello stato di necessità o dello stato di necessità putativo e della forza maggiore per il secondo episodio (lamentata incapacità/ubriachezza e ricerca di aiuto); 4) omessa motivazione sull'applicazione della recidiva, poiché la sentenza si sarebbe limitata a constatare formalmente precedenti condanne senza motivare la maggiore pericolosità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi: il primo come reiterativo e privo di attacco critico alla motivazione del giudice d'appello; il secondo (tenuità) come infondato dato il comportamento complessivo dell'imputato e la persuasività della motivazione di merito; il terzo (stato di necessità/forza maggiore) come manifestamente infondato e, quanto alla forza maggiore, non prospettato in appello. Ha invece accolto il quarto motivo limitatamente alla carenza motivazionale sulla recidiva: la sentenza impugnata si è limitata a rilevare la temporalità (fatti nei cinque anni dalla definitività delle condanne) senza spiegare la maggiore pericolosità o la prosecuzione significativa del processo delinquenziale. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza solo nella parte relativa alla recidiva e ha rinviato per nuovo giudizio su quel punto a diversa sezione della Corte d'appello di Catania. Ha dichiarato irrevocabile la sentenza nella parte relativa all'accertamento della penale responsabilità (art. 624, comma 2 c.p.p.) e ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Usato per rilevare che la censura relativa alla "forza maggiore" non era stata proposta al giudice d'appello e dunque non risultava in sentenza, potendo la Corte di legittimità non esaminarla
art. 624 c.p.p.
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare irrevocabile la parte della sentenza concernente l'accertamento della responsabilità penale, atteso che la revisione riguarda solo profili sanzionatori/di qualificazione della recidiva
Massime di principio
- Motivi meramente reiterativi dell'atto di appello, senza specifica e critica indicazione delle ragioni di contrasto con la decisione impugnata, sono inammissibili in Cassazione.
- La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta e motivata sulla durata e sulla intensità della condotta; mere ipotesi temporali non supportate da elementi fattuali sono normalmente insufficienti.
- Lo stato di necessità o la forza maggiore devono essere dimostrati con elementi fattuali concreti; non è sufficiente una asserzione generica, soprattutto se la condizione di pericolo è collegata a una situazione volontariamente cagionata (es. ubriachezza volontaria).
- La forza maggiore o altre cause estintive/esorcizzanti della responsabilità non sollevate nel giudizio d'appello non possono essere valorizzate in Cassazione, salvo che risultino comunque discusse nel provvedimento impugnato.
- Per il riconoscimento della recidiva è necessario non solo il riferimento temporale alle precedenti condanne, ma una motivazione che colleghi quelle condanne alla maggiore pericolosità del reo o alla prosecuzione significativa di un processo delinquenziale; l'accertamento formale del numero/tempi delle condanne è insufficiente.
- Se la Cassazione annulla solo aspetti relativi al trattamento sanzionatorio (es. recidiva), la parte relativa alla colpevolezza può essere dichiarata irrevocabile (art. 624 c.p.p.), con rinvio al giudice di merito unicamente per integrare la motivazione o ricalcolare il trattamento.
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