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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24139/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato le condanne per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; le difese contestavano in particolare la mancata riqualificazione delle condotte nella fattispecie di "lieve entità" (art. 73, co. 5), la carenza di indicazione dei quantitativi di stupefacente (assenza di sequestri/analisi), la motivazione ritenuta insufficiente o contraddittoria e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e di una ponderazione meno severa del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. È stata pertanto confermata la valutazione della Corte d'appello, che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado e quantificato le pene come segue: Colucci - anni 4 e mesi 4 di reclusione e €30.000 di multa; Tramonte - anni 3 di reclusione e €16.000 di multa (con revoca della pena accessoria di cui all'art. 29 c.p.); Aquaro - anni 1 e mesi 2 di reclusione e €1.600 di multa; Tanzarella - anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione e €2.100 di multa. La Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale in ordine al rifiuto della qualificazione di lieve entità, alla valutazione della non occasionalità e della pervicacia dell'attività illecita, e alla determinazione delle pene; ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 73

    La Corte richiama che la configurabilità dell'ipotesi di "lieve entità" richiede una valutazione complessiva e unitaria di tutti gli elementi indicati dalla norma (quantità e qualità delle sostanze, modalità, mezzi, circostanze, pericolosità sociale) e che tali elementi possono compensarsi; la reiterazione e la sistematicità dell'attività possono escludere la lieve entità anche in assenza di quantitativi sequestrati.

  • codice penale art. 133

    Criteri per la determinazione della pena: il giudice di merito ha discrezionalità e non è obbligato a motivare dettagliatamente la determinazione della pena se questa è prossima al minimo o nella media; è invece richiesta motivazione più ampia se la pena è superiore alla misura media o prossima al massimo edittale.

  • codice penale art. 62-bis

    Rilevanza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento con le aggravanti: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente operato il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e che le aggravanti (ruolo, cessione a minori, pervicacia) giustificassero il rigetto delle attenuanti generiche.

  • codice penale art. 29

    Pena accessoria: la Corte d'appello ha revocato la pena accessoria prevista dall'art. 29 c.p. nei confronti di Pierdavide Tramonte; la Cassazione non ha censurato tale decisione.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 80

    Predisposizione di un'aggravante (richiamata per Colucci) qualora vi sia cessione a particolari soggetti (es. minorenni), rilevante ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • Costituzione art. 3

    Principio di ragionevolezza e proporzionalità della pena: la Corte territoriale ha richiamato la necessità che la pena sia rapportata al fatto in modo razionale, in attuazione del principio di uguaglianza e proporzionalità.

  • Sentenza Sezioni Unite Cass. n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    Giurisprudenza di riferimento che impone la valutazione unitaria e comparativa degli indici pertinenti all'art. 73 co. 5 (quantitativi, modalità, mezzi, pericolosità sociale), consentendo compensazioni tra indicatori e negando una valutazione meramente alternativa.

  • Corte Costituzionale sent. n. 186/2000

    Riferimento nel testo in relazione al regime delle spese e all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Cassazione ha comunque disposto condanne alle spese e alla Cassa delle ammende non ravvisando assenza di colpa.

Massime di principio

  • Per ottenere la qualificazione di "lieve entità" (art. 73 co.5 d.P.R. 309/1990) non è sufficiente la sola indeterminazione quantitativa: il giudice deve valutare complessivamente quantità, qualità, modalità, mezzi, ripetizione e pericolosità sociale; la mancata acquisizione di sequestri/analisi non è decisiva se sussistono altri elementi probatori (intercettazioni, conversazioni, video, modalità di contatto).
  • La reiterazione, la sistematicità e l'organizzazione anche rudimentale dell'attività di spaccio (uso di canali di comunicazione, vendite presso abitazione, video che ostentano proventi) costituiscono elementi ostativi al riconoscimento della lieve entità.
  • Nel contestare la determinazione della pena occorre dimostrare che la sanzione è stata fissata in misura superiore alla media o prossima al massimo edittale per imporre una motivazione dettagliata del giudice; altrimenti la motivazione anche sintetica (richiamo alla gravità, "pena congrua") può ritenersi sufficiente.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi concreti e prevalenti della personalità o del fatto per prevalere sulle aggravanti; semplici riferimenti a incensuratezza, giovane età o percorso di risocializzazione possono non essere decisivi se la condotta è grave o reiterata.
  • Coautori o concorrenti nello stesso fatto possono essere qualificati diversamente (es. art. 73 comma 1/4 versus comma 5) in relazione al ruolo concreto svolto da ciascuno; la diversità di posizione e di responsabilità è rilevante e le decisioni devono essere individualizzate.
  • Nel processo penale, l'assenza di sequestro quantitativo deve essere contestata con argomenti specifici: valutazioni difensive generiche sull'impossibilità di accertare qualità/quantità della droga spesso non prevalgono su un quadro probatorio unitario che dimostri l'attività criminale.

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