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Sentenza

Sentenza n. 6247/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - del decreto del Ministero dell'Interno 07.10.2024 avente ad oggetto il rifiuto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 11.06.2020 - di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi.

Giustizia amministrativa202413285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato su una condanna irrevocabile per violenza sessuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana adottato dopo l'istruttoria e la comunicazione di preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, sostenendo che le proprie osservazioni non sarebbero state adeguatamente considerate; il difetto di motivazione e di istruttoria, l'arbitrarietà, l'irragionevolezza, il travisamento e la violazione della proporzionalità; l'erronea applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992, assumendo che la condanna riguardasse un fatto commesso nel 2013, che la pena fosse stata scontata e il reato estinto, e che il richiedente fosse pienamente integrato nella società italiana, con stabile occupazione e assenza di pericolosità sociale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, rilevando che il decreto aveva espressamente considerato le osservazioni dell'interessato, relative all'avvenuto sconto della pena, all'estinzione del reato e all'integrazione sociale, spiegando perché non fossero decisive. Ha ritenuto adeguate l'istruttoria e la motivazione, poiché l'Amministrazione aveva indicato la condanna irrevocabile per violenza sessuale, reato caratterizzato da particolare allarme sociale e lesivo di diritti fondamentali, e aveva svolto un giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente. L'estinzione del reato non è stata ritenuta idonea a eliminare la rilevanza amministrativa del fatto storico, che può essere valutato autonomamente rispetto agli effetti penali e assumere valore sintomatico della personalità del richiedente. Anche il tempo trascorso non è stato ritenuto decisivo: il fatto era stato commesso nel decennio antecedente la domanda, periodo di osservazione rilevante ai sensi dell'art. 9 l. 91/1992. La stabile occupazione, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità sono state considerate condizioni ordinarie e presupposti minimi, non sufficienti a superare il giudizio negativo fondato sulla gravità del reato. Il diniego è stato quindi ritenuto non manifestamente irragionevole né illogico. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.

    La residenza legale decennale rileva sia come durata minima del soggiorno sia come periodo qualitativo di osservazione della condotta e dell'integrazione del richiedente ai fini della naturalizzazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.

    La garanzia partecipativa è stata ritenuta rispettata perché l'Amministrazione ha considerato le osservazioni presentate in risposta al preavviso di diniego e ne ha spiegato l'irrilevanza decisiva.

  • art. 6 l. 91/1992

    Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.

    La previsione di cause ostative all'acquisto della cittadinanza per matrimonio, tra cui la condanna per un delitto non colposo con pena edittale massima non inferiore a tre anni, è stata utilizzata come parametro per ritenere a fortiori ostativa la condanna per violenza sessuale anche nella naturalizzazione.

  • art. 609-bis, ultimo comma, c.p.

    Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.

    La condanna per violenza sessuale, considerata la gravità e l'allarme sociale del reato, può fondare un giudizio negativo di affidabilità ai fini della concessione della cittadinanza.

  • art. 4, comma 3, T.U.I.

    Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.

    La stabile presenza e l'integrazione ordinaria nel territorio sono collegate ai requisiti per l'ingresso e il soggiorno, ma non costituiscono da sole elementi sufficienti per ottenere la cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, T.U.I.

    Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.

    La stabile occupazione e l'integrazione sociale sono state considerate condizioni minime connesse al soggiorno regolare, non decisive per la naturalizzazione.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'Amministrazione può valutare autonomamente il fatto storico oggetto di una condanna penale, anche quando la pena sia stata scontata e il reato sia stato successivamente estinto; l'estinzione non elimina necessariamente il valore sintomatico della condotta nel giudizio amministrativo di affidabilità.
  • La valutazione amministrativa della condotta del richiedente la cittadinanza è distinta da quella penale e può comprendere un giudizio prognostico sull'affidabilità futura, sulla personalità e sull'adesione ai valori costituzionali, senza essere vincolata dagli effetti estintivi o riabilitativi prodotti nel giudizio penale.
  • La commissione di un reato di particolare gravità e allarme sociale, quale la violenza sessuale, può costituire ragione sufficiente per negare la naturalizzazione, purché il provvedimento esponga il fatto, la sua rilevanza e il percorso logico seguito dall'Amministrazione.
  • Il decennio antecedente la domanda di naturalizzazione costituisce un periodo di osservazione della condotta del richiedente; fatti particolarmente gravi commessi in tale periodo possono giustificare il diniego, anche se non recentissimi.
  • L'integrazione sociale ed economica, la stabile occupazione e l'assenza di pericolosità costituiscono condizioni ordinarie e presupposti minimi della permanenza regolare in Italia, ma non sono di per sé sufficienti a fondare il diritto alla concessione della cittadinanza né a neutralizzare una condotta penale ostativa.
  • La comunicazione di preavviso di rigetto soddisfa le garanzie partecipative quando l'Amministrazione esamina le osservazioni dell'interessato e motiva specificamente perché esse non superano gli elementi negativi posti a fondamento del diniego.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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