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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22181/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per reati edilizi (artt. 44 lett. b, 64-71, 65-72 DPR n.380/2001) per i seguenti motivi: 1) errata applicazione della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020 n.18 (sosteneva che la sospensione non era applicabile perché nel periodo non erano fissate udienze né decorrevano termini processuali); 2) vizio di motivazione e insufficiente prova circa la qualificazione degli interventi (nuova costruzione/ampliamento vs parziale demolizione dei solai) e valutazione di fotografie, dichiarazioni di teste e della SCIA; 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto); 4) eccezione di prescrizione dei reati.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: a) l'errore riguardo alla sospensione dei termini ex art. 83 d.l. n.18 non comporta l'annullamento perché non ha inciso sul dispositivo (la prescrizione, anche escludendo i 64 giorni, sarebbe maturata dopo la sentenza d'appello); b) le censure sulla motivazione sono manifestamente infondate in presenza della "doppia conforme" (tribunale e corte d'appello hanno motivazioni coerenti basate su fotografie, testimonianze e sulle dichiarazioni nella SCIA); c) l'art. 131-bis non è applicabile alle violazioni urbanistiche di rilevante consistenza (incremento volumetrico, opere in cemento armato, condotta simulatoria tramite SCIA); d) la prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di appello non può essere dichiarata in cassazione qualora il ricorso sia inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18

    La sospensione di 64 giorni si applica solo ai procedimenti con udienza fissata nel periodo 9/03/2020-11/05/2020 o per i quali decorresse in quel periodo un termine processuale; non opera in modo generalizzato per tutti i procedimenti pendenti.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità è difficilmente applicabile ai reati permanenti e alle violazioni urbanistiche di consistente portata; rilevano tipologia, consistenza, incidenza urbanistica, impossibilità di sanatoria e modalità esecutiva; opere di notevole consistenza escludono la tenuità.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Distinzione tra la formula di assoluzione del comma 1 (perché il fatto non sussiste o non costituisce reato) e del comma 2 (per mancanza/insufficienza/contraddittorietà della prova); l'imputato non ha interesse a impugnare un'assoluzione ai sensi del comma 2 per ottenere una diversa formula ai fini extrapenali.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Gli errori di diritto che non hanno influito sul dispositivo non determinano l'annullamento della sentenza impugnata (vizio non decisivo).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola la declaratoria di non punibilità; la sua invocazione in cassazione è preclusa se il ricorso è inammissibile e non si è formato un valido rapporto di impugnazione.

  • artt. 44 lett. b, 64-71, 65-72 DPR n. 380/2001

    Norme del testo unico sull'edilizia richiamate per qualificare le opere contestate (il raddoppio volumetrico e la realizzazione di solai in cemento armato sono state ritenute nuove costruzioni senza titolo abilitativo).

Massime di principio

  • La sospensione dei termini processuali prevista per l'emergenza Covid (art. 83, comma 4, d.l. n.18/2020) si applica solo se il procedimento ha subito una effettiva stasi (udienza fissata o termine processuale decorso nel periodo indicato); in assenza di ciò la sospensione non opera.
  • Errori di calcolo o di applicazione di norme procedurali che non abbiano inciso sul dispositivo della sentenza sono ininfluenti in cassazione e non determinano l'annullamento se la decisione sia intervenuta entro il termine comunque corretto (art. 619 c.p.p.).
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è rara nei reati edilizi, specialmente per opere permanenti, di consistente entità o che comportano aumento volumetrico e opere in cemento armato; va valutata considerando tipologia, dimensioni, incidenza urbanistica, impossibilità di sanatoria e modalità esecutiva.
  • La doglianza di prescrizione può essere dedotta in cassazione solo se la prescrizione è intervenuta prima della sentenza impugnata e non è stata rilevata dal giudice di merito; la prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di appello non è sindacabile se il ricorso è inammissibile.
  • La "doppia conforme" (motivazioni coerenti di primo e secondo grado) rende difficoltoso il successo di censure sulla valutazione delle prove in cassazione: le sentenze possono essere lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale.
  • Non sussiste interesse dell'imputato a impugnare una formula assolutoria pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per ottenerne la sostituzione con la formula del comma 1, poiché ciò non produce effetti extrapenali maggiori.

Testo integrale

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