Ordinanza n. 190/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera n. 48 del 29.12.2025, notificata in data 18.2.2026 recante parere in merito alla procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n.190/2024 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante sul bacino cava esaurita e recuperata e relative opere di connessione alla rete di trasporto dell’energia elettrica, comportante variante al PUG ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e legge regionale 37/2002; - di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti al precedente, ancorché non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della determinazione n. 48 del 10.2.2026 emessa dall’Unione dei Comuni Terre e Fiumi; - della comunicazione ex art.17 del D.P.R. 327/2001 notificata in data 27.4.2026; - per l’effetto, della delibera 48 del 29.12.2025, notificata in data 18.2.2026 recante parere in merito alla procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n.190/2024 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante sul bacino cava esaurita e recuperata e relative opere di connessione alla rete di trasporto dell’energia elettrica, comportante variante al PUG ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e legge regionale 37/2002; - di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti al precedente, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere e determinazione relativi alla PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante, con opere di connessione e variante al PUG finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché atti della procedura espropriativa
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la delibera recante parere sulla procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante su un bacino di cava recuperata, comprese le opere di connessione alla rete elettrica, la determinazione successiva dell'Unione dei Comuni e la comunicazione prevista dall'art. 17 del d.P.R. 327/2001. Gli atti comportano anche una variante al PUG ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti, contestando, per quanto emerge dall'ordinanza, la legittimità della procedura e degli atti ablatori, anche con riferimento alla disponibilità delle aree nell'ambito della PAS e alla validità delle notificazioni della procedura espropriativa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare relativa ai motivi aggiunti. A un sommario esame, ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il procedimento espropriativo, di competenza del Comune di Copparo, risultava ancora nella fase iniziale; inoltre, gli interventi incidenti sulla proprietà del ricorrente consistevano soltanto nel passaggio di cavi interrati destinati alla connessione alla rete. Il Collegio ha altresì rilevato l'assenza di sufficienti elementi di fondatezza: la disponibilità delle aree nell'ambito della PAS appariva comprovata dal contratto preliminare prodotto dalla società controinteressata e gli atti della procedura espropriativa, compreso quello di apposizione del vincolo, risultavano validamente notificati ai proprietari individuati sulla base delle risultanze catastali. La trattazione di merito era già fissata per il 19 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 190/2024
La procedura abilitativa semplificata è il procedimento nell'ambito del quale è stato espresso il parere impugnato; il TAR ha ritenuto, in sede cautelare, apparentemente soddisfatto il requisito della disponibilità delle aree mediante il contratto preliminare prodotto dalla società.
art. 17 d.P.R. 327/2001
La comunicazione prevista dalla disposizione è stata impugnata tra gli atti della procedura espropriativa; il TAR ha ritenuto valide le notificazioni effettuate ai proprietari individuati in base alle risultanze catastali.
d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fonte indicata negli atti impugnati in relazione all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
legge regionale 37/2002
Richiamata quale fonte indicata negli atti impugnati in relazione alla variante urbanistica e all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR, che è stata respinta per carenza di periculum in mora e di sufficienti elementi di fondatezza.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di atti inseriti in un procedimento espropriativo può essere negata quando il procedimento risulti ancora in fase iniziale, i lavori incidenti sulla proprietà siano limitati e la trattazione del merito sia già prossima, poiché non è adeguatamente dimostrato il periculum in mora.
- Nell'ambito di una procedura abilitativa semplificata, il requisito della disponibilità delle aree può apparire cautelarmente soddisfatto dalla produzione di un contratto preliminare relativo alle aree interessate.
- Gli atti di una procedura espropriativa, incluso l'atto di apposizione del vincolo, sono validamente notificati ai proprietari individuati sulla base delle risultanze catastali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1411/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1412/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 270/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 271/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 272/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →