Circolare numero 09 del 06-08-2010 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra le istruzioni già emanate con la circolare n. 14/2008 per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi delle imprese e degli organismi dello spettacolo in stato di crisi. Viene previsto, in presenza di una specifica integrazione dell’istanza, il differimento dell’avvio del piano di rateazione fino a dodici mesi dalla data di integrazione, oltre a ulteriori termini di dilazione e sospensione temporanea dei versamenti, sempre nel limite massimo di 60 mesi per la rateazione. Rimane determinante l’attestazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali circa la sussistenza delle condizioni che consentano di onorare gli impegni del piano.
Integrazione delle disposizioni sulla rateizzazione dei debiti per contributi e oneri accessori per imprese e organismi dello spettacolo in stato di crisi
Integrazione delle disposizioni sulla regolarizzazione rateale dei debiti contributivi
La circolare integra la disciplina già fissata con la circolare n. 14 del 7 agosto 2008 in materia di concessione del beneficio della regolarizzazione in forma rateale dei debiti per contributi e oneri accessori dovuti da imprese e organismi dello spettacolo in stato di crisi. L’intervento si colloca nell’ambito dell’art. 14-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e mira a rafforzare l’esigibilità dei crediti dell’Ente.
Soggetti interessati e presupposti applicativi
La disciplina riguarda le imprese e gli organismi dello spettacolo contemplati dall’art. 14-bis del D.L. n. 159/2007 che abbiano già presentato, nei termini previsti dalla circolare n. 14/2008, l’istanza per l’ammissione alla regolarizzazione rateale. La possibilità di accedere alle misure integrative dipende dalla gravità dello stato di crisi e richiede l’integrazione della domanda già presentata.
Differimento dell’avvio del piano di rateazione
Per i soggetti interessati può essere concesso il differimento dell’avvio del piano di regolarizzazione rateale fino a dodici mesi dalla data di integrazione dell’istanza. La previsione consente quindi di posticipare l’inizio del pagamento rateale rispetto al momento della domanda originaria, purché l’istanza venga completata con gli elementi richiesti.
Dilazione, sospensione temporanea e limite massimo
La circolare prevede, oltre al differimento iniziale, la possibilità di stabilire termini diversi di dilazione e periodi di sospensione temporanea sia per il versamento delle somme pregiudiziali sia per il pagamento delle rate del piano. Rimane comunque invariato il limite massimo complessivo della dilazione rateale, fissato in 60 mesi.
Attestazione ministeriale e convenzione
L’adozione del provvedimento amministrativo richiede l’attestazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, prevista dalla convenzione stipulata con l’Ente e allegata alla circolare n. 14/2008. Tale attestazione deve confermare, per ciascuna istanza, la sussistenza delle condizioni che prefigurano la possibilità di adempiere agli impegni assunti nel piano di rateazione. La circolare precisa inoltre che gli effetti della convenzione sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2010.
Punti principali
Integrazione della disciplina sulla rateizzazione
La circolare non introduce una nuova procedura autonoma, ma integra le disposizioni amministrative già dettate con la circolare n. 14 del 7 agosto 2008. L’intervento riguarda la concessione, a imprese e organismi in stato di crisi, della regolarizzazione in forma rateale dei debiti per contributi e oneri accessori previsti dall’art. 14-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Differimento dell’avvio del piano di regolarizzazione
Per i soggetti che abbiano già presentato, nei termini della circolare n. 14/2008, l’istanza di ammissione alla rateizzazione, è possibile ottenere, mediante integrazione della stessa istanza, il differimento dell’avvio del piano di regolarizzazione rateale. Il differimento può arrivare fino a dodici mesi dalla data di integrazione dell’istanza.
Dilazione e sospensione dei versamenti
In relazione alla gravità dello stato di crisi, la circolare consente anche la previsione di diversi termini di dilazione e di una sospensione temporanea delle modalità di versamento sia delle somme pregiudiziali sia delle rate previste dal piano di regolarizzazione rateale. Resta fermo il limite temporale massimo ammissibile per la dilazione rateale, pari a 60 mesi.
Presupposto ministeriale per il provvedimento
L’adozione del provvedimento amministrativo è subordinata, come già previsto dalla convenzione stipulata tra l’Ente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali allegata alla circolare n. 14/2008, all’attestazione del Ministero circa la sussistenza, per ogni singola istanza, delle condizioni che prefigurano la possibilità di onorare gli impegni del piano di rateazione. La circolare precisa inoltre che gli effetti della convenzione sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2010.
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