Circolare numero 107 del 05-08-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando le integrazioni salariali sono incompatibili, totalmente o parzialmente cumulabili con nuovi redditi da lavoro subordinato, autonomo o accessorio. Viene ribadito l’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS e viene illustrato il criterio di accredito dei contributi figurativi nei casi di cumulo parziale. Sono inoltre disciplinate le deroghe per il personale del trasporto aereo e le regole specifiche per il Fondo speciale del settore.
Integrazioni salariali: compatibilità con lavoro autonomo o subordinato, cumulabilità del reddito, contributi figurativi e regole speciali per il trasporto aereo
Integrazioni salariali: compatibilità con lavoro autonomo o subordinato, cumulabilità del reddito, contributi figurativi e regole speciali per il trasporto aereo
La circolare esamina il regime di compatibilità tra integrazioni salariali e svolgimento di una nuova attività lavorativa, chiarendo quando il nuovo reddito comporti incompatibilità totale, cumulabilità piena o cumulabilità solo parziale. Vengono inoltre disciplinati gli effetti sul riconoscimento della contribuzione figurativa e alcune regole speciali per il personale del settore trasporto aereo.
Quadro normativo e criteri interpretativi
La disciplina viene ricondotta al combinato disposto dell’art. 3 del D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788 e dell’art. 8, comma 4, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Le norme prevedono che l’integrazione salariale non sia corrisposta per le giornate in cui il lavoratore si dedichi ad altre attività remunerate, ma la circolare ribadisce che non si tratta di un’incompatibilità assoluta con qualsiasi reddito da lavoro autonomo o subordinato.
Viene richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui lo svolgimento di un’attività lavorativa remunerata durante la sospensione non comporta la perdita integrale del diritto all’integrazione, ma soltanto una riduzione proporzionale in relazione ai proventi dell’altra attività. Per il lavoro subordinato può presumersi l’equivalenza tra retribuzione e quota di integrazione, mentre per il lavoro autonomo è il lavoratore a dover dimostrare che il compenso percepito è inferiore all’integrazione spettante.
Obbligo di comunicazione preventiva
La circolare sottolinea che il lavoratore deve comunicare preventivamente alla sede provinciale dell’INPS lo svolgimento dell’attività secondaria, come richiesto dall’art. 8, comma 5, della legge n. 160/1988. La mancata comunicazione determina la decadenza dal diritto al trattamento per l’intero periodo di concessione.
Ipotesi di incompatibilità totale
L’incompatibilità piena si verifica quando il beneficiario dell’integrazione salariale intraprende un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. In tale situazione, il nuovo impiego determina la cessazione del rapporto precedente, che era il presupposto della prestazione, con conseguente perdita del diritto all’integrazione salariale.
Disposizioni speciali per il trasporto aereo
Per i lavoratori del settore trasporto aereo interessati dalla cassa integrazione guadagni straordinaria concessa nell’ambito dei processi di riorganizzazione o trasformazione societaria, l’art. 2, comma 5-quater, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134 introduce una deroga. I lavoratori assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o nelle procedure degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, possono rientrare nel programma di CIGS e fruire dell’indennità per il periodo residuo del quadriennio. La circolare precisa tuttavia che, anche in questo caso, il rapporto precedente si considera cessato e non è ammessa alcuna cumulabilità, nemmeno parziale, con il reddito del nuovo rapporto durante la sua durata.
Piena cumulabilità con attività compatibili
La piena cumulabilità si realizza quando la nuova attività lavorativa è compatibile, per collocazione temporale, con l’attività sospesa che ha dato origine all’integrazione salariale. La circolare ricomprende in questa ipotesi i rapporti part-time orizzontali e verticali, nonché il caso di un rapporto a tempo pieno affiancato da un altro part-time, purché le due attività siano compatibili nel rispetto dell’orario massimo settimanale.
Lavoro accessorio per gli anni 2009 e 2010
L’art. 70, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dall’art. 7-ter, comma 12, lett. b), del D.L. n. 5/2009 e dall’art. 2, comma 148, lett. g), della legge n. 191/2009, consente in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio da parte dei percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Il limite massimo è di 3.000 euro per anno solare, riferito al singolo lavoratore e inteso al netto dei contributi previdenziali.
Se il compenso complessivo da lavoro accessorio resta entro tale soglia, non è richiesta alcuna comunicazione all’INPS. Se invece il limite viene superato, il reddito non è integralmente cumulabile e si applica la disciplina ordinaria sulla compatibilità e sull’eventuale cumulabilità parziale; in tal caso il lavoratore deve presentare preventiva comunicazione all’Istituto. In presenza di più contratti di lavoro accessorio, la comunicazione va effettuata prima che il compenso determini il superamento del tetto annuo, sommando i vari redditi percepiti.
Cumulabilità parziale e riduzione proporzionale
Al di fuori delle ipotesi di incompatibilità totale e di piena cumulabilità, la circolare riconosce la possibilità di una cumulabilità parziale. In linea generale, l’integrazione salariale non è dovuta per le giornate in cui il lavoratore svolge un’altra attività remunerata, ma se il compenso percepito è inferiore alla misura dell’integrazione spettante, il lavoratore conserva il diritto alla differenza tra l’importo totale dell’integrazione e il reddito conseguito.
Lavoro subordinato a tempo determinato o part-time
Se il beneficiario dell’integrazione salariale stipula un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il rapporto è considerato compatibile con il diritto alla prestazione. Qualora il reddito della nuova attività sia inferiore all’integrazione, è ammesso il cumulo parziale fino a concorrenza dell’importo spettante. Analoga conclusione vale quando il lavoratore, già occupato a tempo pieno, stipula un nuovo contratto subordinato a tempo parziale, a termine o indeterminato, anche se tale attività non sarebbe compatibile con il contratto originario perché parzialmente sovrapposta.
Lavoro autonomo, incarichi pubblici e attività similari
Nel caso di nuova attività autonoma, non opera alcuna presunzione di equivalenza tra i proventi percepiti e la misura dell’integrazione salariale. Il lavoratore deve quindi dimostrare e documentare l’ammontare effettivo dei guadagni e la loro collocazione temporale, così da consentire all’INPS di erogare l’eventuale quota differenziale. Se il reddito non è agevolmente quantificabile o temporalmente collocabile, l’Istituto sospende l’erogazione delle integrazioni dal momento della comunicazione preventiva. La circolare precisa che in questa categoria rientrano anche gli importi percepiti per incarichi pubblici elettivi o in virtù di un rapporto di servizio onorario con la Pubblica Amministrazione.
Regime dei contributi figurativi
Per la contribuzione figurativa, nelle ipotesi di piena compatibilità non sorgono problemi particolari: la contribuzione da CIG e quella obbligatoria per il lavoro effettivamente svolto si riferiscono infatti a periodi non sovrapposti e il riconoscimento avviene secondo i criteri ordinari.
Nei casi di cumulo parziale, invece, l’accredito dei contributi figurativi deve essere effettuato in quota integrativa: deve essere riconosciuta una retribuzione figurativa pari alla differenza tra la retribuzione presa a base per il calcolo dell’integrazione salariale e la retribuzione effettivamente percepita. La contribuzione obbligatoria relativa all’attività svolta viene accreditata nella gestione competente e produce le prestazioni previste dal relativo ordinamento. Lo stesso criterio si applica al lavoro accessorio, per il quale l’INPS deve sottrarre dalla contribuzione figurativa gli accrediti derivanti dalle prestazioni rese.
Fondo speciale per il trasporto aereo
La circolare dedica una specifica disciplina al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo, previsto dall’art. 1-ter del D.L. n. 249/2004. Il Fondo integra le prestazioni degli ammortizzatori sociali, come CIGS, solidarietà e mobilità, fino a garantire un trattamento complessivo pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento.
La delibera del Comitato amministratore n. 22 del 16 marzo 2009 stabilisce che:
- la prestazione del Fondo resta invariata se i proventi di una nuova attività autonoma o la retribuzione di un nuovo rapporto subordinato a tempo determinato sono inferiori o uguali all’integrazione salariale;
- la prestazione è ridotta della differenza se i proventi o la retribuzione sono superiori all’integrazione, ma restano inferiori all’80% della retribuzione di riferimento;
- la contribuzione figurativa spetta solo se residua almeno una parte del trattamento di integrazione salariale.
La circolare precisa infine che, per il Fondo del trasporto aereo, le regole sul riconoscimento della contribuzione figurativa richiamate al punto 6 si applicano soltanto quando la nuova attività subordinata o autonoma produca un reddito inferiore alla misura dell’integrazione salariale, indipendentemente dal fatto che il beneficiario percepisca una prestazione residua a carico del Fondo.
Punti principali
Quadro normativo e principio generale
La materia è regolata dall’art. 3 del D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788 e dall’art. 8, comma 4, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Le norme escludono il diritto all’integrazione salariale per le giornate in cui il lavoratore svolga altre attività remunerate, ma non configurano un’incompatibilità assoluta con redditi da lavoro autonomo o subordinato. La circolare supera le indicazioni della circolare n. 179 del 12 dicembre 2002 e richiama l’orientamento della Cassazione, secondo cui il cumulo può essere solo ridotto e non necessariamente escluso per l’intero periodo.
Obbligo di comunicazione preventiva
Resta necessario che il lavoratore comunichi preventivamente alla sede provinciale dell’Istituto lo svolgimento dell’attività secondaria, ai sensi dell’art. 8, comma 5, della legge n. 160/1988. La mancata comunicazione comporta la decadenza dal diritto al trattamento per tutto il periodo di concessione.
Incompatibilità totale: nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
Si ha incompatibilità quando il beneficiario dell’integrazione salariale intraprende un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. In questo caso il nuovo impiego determina la cessazione del rapporto precedente che costituiva il fondamento della prestazione, con conseguente perdita del diritto all’integrazione salariale.
Deroga per il personale del trasporto aereo
Per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria del settore trasporto aereo, l’art. 2, comma 5-quater, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134 prevede una deroga: i lavoratori assunti a tempo indeterminato e poi licenziati per giustificato motivo oggettivo o nelle procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 possono rientrare nel programma di CIGS e fruire dell’indennità per il periodo residuo del quadriennio. La circolare precisa però che, durante il nuovo rapporto, non è ammessa alcuna cumulabilità, neppure parziale, tra integrazione salariale e reddito.
Totale cumulabilità con nuove attività compatibili
È prevista la piena cumulabilità quando la nuova attività lavorativa, per collocazione temporale, sarebbe comunque compatibile con l’attività sospesa che ha dato origine all’integrazione salariale. L’ipotesi ricorre, in particolare, nei rapporti part-time orizzontali e verticali; inoltre può verificarsi anche in presenza di un rapporto a tempo pieno e di uno part-time, purché complessivamente compatibili nel rispetto dell’orario massimo settimanale.
Lavoro accessorio negli anni 2009 e 2010
L’art. 70, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato, consente in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio da parte di percettori di integrazioni salariali, in tutti i settori produttivi, entro il limite di 3.000 euro per anno solare. Il limite è riferito al singolo lavoratore ed è al netto dei contributi previdenziali. Se il compenso resta entro tale soglia, non è richiesta comunicazione all’Istituto; oltre il limite, si applica la disciplina ordinaria e il lavoratore deve effettuare la comunicazione preventiva. Se vi sono più contratti nel corso dell’anno, la comunicazione va resa prima che il totale superi il plafond annuo.
Cumulabilità parziale con nuovi redditi da lavoro
Fuori dai casi di incompatibilità totale o di piena cumulabilità, si applica la cumulabilità parziale. In linea generale, il trattamento non spetta per le giornate in cui il lavoratore svolga altra attività remunerata, ma se il compenso percepito è inferiore all’integrazione spettante, il lavoratore ha diritto alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione e il reddito percepito.
Lavoro subordinato a tempo determinato o part-time
Il contratto subordinato a tempo determinato è considerato compatibile con il diritto all’integrazione salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attività è inferiore all’integrazione, è ammesso il cumulo parziale fino a concorrenza dell’importo totale spettante. Analoga soluzione vale per un nuovo rapporto subordinato a tempo parziale, sia esso a termine o a tempo indeterminato, anche se parzialmente sovrapposto al rapporto originario.
Lavoro autonomo e attività assimilate
Per il lavoro autonomo non opera alcuna presunzione di equivalenza tra provento e integrazione salariale. Il lavoratore deve dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale, così da consentire all’INPS l’eventuale erogazione della quota differenziale. Se l’ammontare non è agevolmente quantificabile o collocabile nel tempo, l’Istituto sospende l’erogazione delle integrazioni dal momento della comunicazione preventiva. Rientrano in questa ipotesi anche i compensi per incarichi pubblici elettivi o per rapporti di servizio onorario con la Pubblica Amministrazione.
Contributi figurativi
Nelle ipotesi di piena compatibilità, la contribuzione figurativa viene riconosciuta secondo i criteri generali, poiché i periodi di CIG e di lavoro effettivo non si sovrappongono. Nei casi di cumulo parziale, l’accredito dei contributi figurativi va effettuato in quota integrativa, riconoscendo una retribuzione figurativa pari alla differenza tra la base di calcolo dell’integrazione e la retribuzione effettivamente percepita. La contribuzione obbligatoria dell’attività svolta va invece accreditata nella gestione competente. Lo stesso criterio si applica anche al lavoro accessorio, con sottrazione dalla contribuzione figurativa degli accrediti derivanti da tali prestazioni.
Fondo speciale per il trasporto aereo
Il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale del trasporto aereo integra le prestazioni di CIGS, solidarietà e mobilità fino a garantire un trattamento complessivo pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento. La delibera del Comitato amministratore n. 22 del 16 marzo 2009 stabilisce che la prestazione del Fondo resta invariata se i proventi di una nuova attività autonoma o la retribuzione di un nuovo lavoro dipendente a termine sono inferiori o pari all’integrazione salariale; se sono superiori ma restano sotto l’80% della retribuzione di riferimento, la prestazione è ridotta della differenza. La contribuzione figurativa spetta solo se residua almeno una parte del trattamento di integrazione salariale.
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