Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14884/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione di consegna all'autorità romena basata su due motivi principali: 1) violazione dell'art. 2 L. n. 69/2005 e dell'art. 3 CEDU per condizioni carcerarie degradanti in Romania, deducendo che nella cella da 4 m2 il letto a castello di circa 1,80 x 1,80 m ridurrebbe lo spazio disponibile a meno di 3 m2 per detenuto; 2) errata applicazione dell'art. 18-bis L. n. 69/2005: sosteneva che il comma 2-bis introduce criteri autonomi che permetterebbero di rifiutare la consegna anche senza la residenza continuativa in Italia da almeno 5 anni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: richiamando la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Cassazione (Sez. U., Commisso), ha spiegato che la soglia di 3 m2 costituisce una presunzione iuris tantum di trattamento degradante, superabile tramite fattori compensativi; nel caso di specie la Corte di appello aveva valutato elementi compensativi (periodo iniziale di quarantena limitato a 21 giorni, programma individualizzato, possibilità di passeggiate quotidiane, attività lavorative/educative/terapeutiche e struttura con servizi privatizzati), sufficienti a escludere la violazione dell'art. 3 CEDU anche se, detratto il letto a castello, lo spazio individuale potesse risultare inferiore a 3 m2. Sul secondo motivo ha rilevato che la modifica normativa (d.l. 13/6/2023 n.69 conv. L.103/2023) ha introdotto il comma 2-bis che elenca gli elementi da valutare ma non ha eliminato il requisito della residenza o dimora continuativa in Italia per almeno 5 anni previsto dal comma 2; la Corte d'appello ha quindi correttamente ritenuto ostativo al rifiuto della consegna il mancato possesso del requisito quinquennale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 69/2005

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza relativa alle condizioni di detenzione; la Corte non ha ritenuto che la violazione di tale disposizione emergesse dai fatti pacifici, respingendo il motivo con riferimento alla valutazione complessiva delle condizioni di detenzione.

  • art. 3 CEDU

    Applicato secondo la giurisprudenza della Corte EDU: la disponibilità di meno di 3 m2 per detenuto crea una forte presunzione di trattamento degradante, ma la presunzione è rebuttable se sussistono fattori compensativi (brevità della permanenza, libertà di movimento esterna, adeguatezza della struttura e attività).

  • art. 18-bis L. n. 69/2005

    ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la Corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione dei reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione

    Il comma 2-bis fornisce gli elementi e i criteri che la Corte di merito deve indicare e valutare quando decide sulla possibilità di esecuzione della pena in Italia; tuttavia non abroga il requisito del comma 2 (residenza o dimora continuativa in Italia da almeno 5 anni). Se la sentenza non indica gli elementi e i criteri di valutazione previsti, è nulla.

  • Sez. U, n. 6551/2020 (Commisso)

    Richiamata per il principio secondo cui nella valutazione dello spazio minimo individuale di 3 m2 va considerata la superficie che assicura il normale movimento e che vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi (es. letti a castello); conferma altresì che fattori compensativi congiunti possono superare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU.

  • Giurisprudenza Corte EDU (Sulejmanovic, Ananyev, Muri)

    Fornisce lo standard minimale della floor space (almeno 3 m2) e indica i fattori che possono compensare una superficie inferiore, adottati dalla Corte di cassazione nella valutazione delle condizioni detentive.

Massime di principio

  • Nelle valutazioni sul rispetto dell'art. 3 CEDU il parametro dei 3 m2 è una presunzione iuris tantum: se lo spazio calpestabile è inferiore, la presunzione può essere superata mediante la prova di fattori compensativi (breve durata dell'assegnazione, sufficiente libertà di movimento esterna, attività lavorative/educative/terapeutiche, adeguatezza complessiva della struttura).
  • Nel calcolo dello spazio individuale disponibile per detenuto si detrae la superficie occupata da arredi tendenzialmente fissi, come i letti a castello; la decisione del giudice deve comunque motivare la valutazione con riferimento agli elementi concreti del caso.
  • Per il rifiuto della consegna ai sensi dell'art. 18-bis L. n. 69/2005 resta necessario il requisito della residenza o dimora continuativa in Italia da almeno 5 anni (comma 2); il comma 2-bis elenca invece i criteri che la Corte deve considerare e indicare nella motivazione per valutare l'idoneità dell'esecuzione in Italia a favorire il reinserimento sociale.
  • La sentenza che decide sulla consegna deve contenere l'esplicita indicazione degli elementi e dei criteri di valutazione previsti dall'art. 18-bis comma 2-bis, pena la nullità della decisione.
  • In casi borderline circa le condizioni di detenzione estere, il giudice deve dare una motivazione articolata: descrivere le misure compensative, la durata prevedibile della permanenza in condizioni ristrette e le attività esterne cui l'interessato avrà accesso, così da consentire la verifica della persistenza o meno di un trattamento degradante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.