Ordinanza n. 12489/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato notificato in data 11/02/2026 dall’ambasciata italiana a Colombo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato notificato dall'Ambasciata italiana a Colombo
Esito
La controversia
Il lavoratore straniero e la società datrice di lavoro hanno impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla validità della procura alle liti rilasciata dal lavoratore ricorrente, alla luce dei criteri indicati da Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 ottobre 2025, n. 11. La questione relativa alla validità della procura costituisce l'unico profilo sottoposto al contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento né la domanda cautelare. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie sulla sola questione della validità della procura alle liti del lavoratore ricorrente. Il giudizio è stato rinviato, per la prosecuzione, alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, quando rileva d'ufficio una questione sulla quale intende fondare la decisione e che non è stata oggetto di contraddittorio, di sottoporla alle parti assegnando un termine per memorie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento del provvedimento di oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 ottobre 2025, n. 11
Decisione richiamata dal Collegio come parametro per valutare la validità della procura alle liti rilasciata dal lavoratore ricorrente.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione rilevabile d'ufficio potenzialmente decisiva e non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione, rinviando la decisione per consentire il contraddittorio.
- La validità della procura alle liti deve essere verificata alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza applicabile; ove sussistano seri dubbi sulla procura rilasciata da una parte, il giudice può sottoporre tale questione al contraddittorio prima di definire il giudizio.
- In un giudizio relativo al rigetto di un visto d'ingresso per lavoro subordinato, la verifica della validità della procura del lavoratore ricorrente può assumere carattere preliminare rispetto all'esame della legittimità del diniego e della domanda cautelare.
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