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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-660/24

Order of the General Court (Second Chamber) of 25 November 2025. — G-Core Innovations Sàrl v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark G CORE – Earlier EU word mark CORE – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-660/24

Giurisprudenza europea62024TO0660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di G-Core Innovations contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Coretransform e negato la registrazione del marchio figurativo G CORE. Ha ritenuto corrette le valutazioni sulla distintività del termine "core", sulla somiglianza tra i segni e sull’esistenza di un rischio di confusione per servizi in parte identici o simili. La causa è stata decisa con ordinanza ex articolo 126 del regolamento di procedura, poiché il ricorso è risultato manifestamente infondato in diritto.

Marchio UE: il Tribunale conferma il rigetto della domanda di registrazione del segno figurativo G CORE per rischio di confusione con il marchio anteriore CORE ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO fosse viziata da errore nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, in particolare per avere: 1) attribuito al termine comune "core" un grado di distintività non corretto; 2) valutato in modo erroneo la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni CORE e G CORE; 3) concluso, sulla base di tali valutazioni e dell’identità/somiglianza dei servizi, per la sussistenza di un rischio di confusione.

Principio di diritto

Quando il segno anteriore e quello richiesto condividono integralmente l’elemento verbale distintivo dominante del marchio anteriore, l’aggiunta di un elemento figurativo o di una lettera aggiuntiva non basta, di per sé, a escludere il rischio di confusione se i servizi sono identici o simili e la somiglianza complessiva dei segni permane almeno media. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che "core" non fosse descrittivo né privo di distintività per il pubblico rilevante in misura tale da neutralizzare la somiglianza, sicché la commissione di ricorso ha correttamente concluso per la sussistenza del rischio di confusione e l’azione è stata respinta come manifestamente infondata in diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE G CORE / CORE: rischio di confusione e rigetto del ricorso

Il Tribunale dell’Unione europea, Seconda Sezione, ha deciso con ordinanza un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE. La controversia riguarda il segno figurativo richiesto G CORE e il marchio anteriore CORE, invocato in opposizione per servizi in classi 41 e 42.

Fatti e procedimento amministrativo

G-Core Innovations Sàrl aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo G CORE per beni e servizi, tra l’altro, in classi 9 e 42. Coretransform GmbH aveva presentato opposizione fondandosi sul marchio UE anteriore CORE, registrato per servizi in classi 41 e 42, facendo valere l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione per tutti i prodotti e servizi contestati; la commissione di ricorso aveva poi respinto il ricorso del richiedente, ritenendo che la somiglianza complessiva dei segni e l’identità o somiglianza dei prodotti e servizi comportassero un rischio di confusione per il pubblico rilevante.

Normativa applicabile e criterio giuridico

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile, su opposizione del titolare del marchio anteriore, se per identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi esiste un rischio di confusione, compreso il rischio di associazione. Richiama inoltre i principi consolidati sulla valutazione globale del rischio di confusione e sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi, citando in particolare la giurisprudenza GIORGIO BEVERLY HILLS, easyHotel, Canon e VENADO with frame.

Esame dell’elemento comune "core": distintività e dominanza

Il nucleo della censura del richiedente riguardava il termine inglese "core", ritenuto dalla ricorrente descrittivo o comunque dotato di distintività molto debole. Il Tribunale ha però confermato l’analisi della commissione di ricorso, secondo cui:

  • per il pubblico non anglofono, "core" è percepito come parola inventata o comunque priva di significato specifico, con distintività media;
  • per il pubblico anglofono e per il pubblico professionale con conoscenza elementare dell’inglese, il significato comune di "core" non ha un nesso diretto o specifico con i servizi interessati, per cui la distintività resta media;
  • solo per una parte del pubblico specializzato che coglie il significato tecnico informatico di "core" la distintività scende sotto la media, ma non fino a diventare nulla o quasi nulla.

Il Tribunale sottolinea che il richiedente non è riuscito a dimostrare che il termine descrivesse direttamente e senza sforzo i servizi in questione. Le argomentazioni basate su espressioni come "core skills", "core knowledge" o su riferimenti alla funzionalità centrale delle tecnologie non bastano a trasformare il termine in un elemento descrittivo dei servizi rivendicati.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Quanto alla somiglianza visiva, il Tribunale conferma che i segni coincidono nell’elemento verbale "core", che è anche l’unico elemento del marchio anteriore, mentre il marchio richiesto aggiunge la lettera/elemento figurativo "g". Tale aggiunta non elimina l’identificabilità dell’elemento comune, sicché la somiglianza visiva è almeno media, o inferiore alla media solo per la parte di pubblico che coglie il significato tecnico di "core".

Sul piano fonetico, il Tribunale osserva che il marchio anteriore è interamente ripreso nel segno richiesto; la presenza dell’elemento aggiuntivo "g" può incidere sulla pronuncia, ma non cancella l’identità o forte vicinanza fonetica dell’elemento comune. La somiglianza fonetica è quindi media, o anche identica se il segno aggiuntivo non viene pronunciato.

Sul piano concettuale, il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il segno G CORE evocherebbe un concetto specifico di tipo geometrico, grafico o di rete: tale allegazione non è provata e l’elemento "g" non veicola alcun concetto particolare. Per la parte di pubblico che comprende "core", i segni risultano concettualmente simili in misura media; per il pubblico che non comprende il termine, il confronto concettuale non è possibile.

Valutazione globale del rischio di confusione

Alla luce della somiglianza almeno media dei segni e dell’identità o somiglianza dei servizi, il Tribunale conferma la conclusione della commissione di ricorso: il pubblico potrebbe ritenere che i servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il richiamo del richiedente alle differenze tra i segni è ritenuto insufficiente, perché non scalfisce il dato decisivo della ripresa integrale dell’elemento verbale CORE nel marchio richiesto e la forza distintiva quantomeno media di tale elemento per una parte non trascurabile del pubblico rilevante.

Decisione e spese

Il Tribunale dichiara il ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto e lo respinge integralmente ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura. La domanda subordinata volta a ottenere la registrazione del marchio non viene esaminata nel merito. Quanto alle spese, G-Core Innovations Sàrl è condannata a sopportare le proprie spese e quelle di Coretransform GmbH; EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non aveva chiesto la condanna alle spese in assenza di udienza.

Principio desumibile

Nel valutare un’opposizione per rischio di confusione, l’elemento verbale comune a un marchio anteriore e a un marchio successivo conserva un peso decisivo quando non è descrittivo in modo chiaro per il pubblico rilevante e continua a dominare l’impressione complessiva. L’aggiunta di un elemento figurativo o di una singola lettera non basta a escludere la confusione se i servizi sono identici o simili e la somiglianza complessiva dei segni resta significativa.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusioneproprietà intellettualeservizi informatici

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