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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-713/23

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 novembre 2025. — Jakub Cupriak-Trojan e Mateusz Trojan contro Wojewoda Mazowiecki. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da l Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Articoli 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Cittadini dell’Unione dello stesso sesso che hanno contratto matrimonio durante l’esercizio di tale diritto – Obbligo per lo Stato membro d’origine di riconoscere e trascrivere l’atto di matrimonio nel registro dello stato civile – Normativa nazionale che non consente un tale riconoscimento e una tale trascrizione per il motivo che il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è autorizzato. — Causa C-713/23

Giurisprudenza europea62023CJ0713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha stabilito che uno Stato membro non può rifiutare il riconoscimento del matrimonio tra due cittadini dell’Unione dello stesso sesso, celebrato legalmente in un altro Stato membro durante l’esercizio della libera circolazione, quando il rifiuto impedisce la prosecuzione della vita familiare nel Paese d’origine. Se la trascrizione dell’atto di matrimonio è il solo strumento interno che consente il riconoscimento, essa deve essere aperta anche alle coppie dello stesso sesso. La Corte ha escluso che tale obbligo incida sull’istituto matrimoniale quale definito dal diritto nazionale o sull’identità nazionale dello Stato membro, ma ha evidenziato che la soluzione nazionale non può tradursi in discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.

Riconoscimento nello Stato membro d’origine del matrimonio tra cittadini dell’Unione dello stesso sesso validamente contratto in un altro Stato membro e trascrizione dell’atto di matrimonio quando ciò costituisce l’unico mezzo di riconoscimento.

La questione giuridica

Se gli articoli 20 e 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce degli articoli 7 e 21, paragrafo 1, della Carta, ostino a una normativa nazionale che, perché non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso, impedisce di riconoscere nello Stato membro d’origine il matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso contratto legalmente in un altro Stato membro e di trascrivere l’atto di matrimonio nel registro dello stato civile, quando tale trascrizione è l’unico mezzo previsto per il riconoscimento.

Principio di diritto

Lo Stato membro d’origine deve assicurare il riconoscimento del matrimonio tra due cittadini dell’Unione dello stesso sesso validamente contratto in un altro Stato membro nell’esercizio della libertà di circolazione e soggiorno, quando il mancato riconoscimento impedirebbe la prosecuzione della vita familiare e costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione. Se la trascrizione dell’atto di matrimonio nel registro dello stato civile è l’unico mezzo previsto dal diritto nazionale per tale riconoscimento, essa deve essere consentita anche alle coppie dello stesso sesso; un rifiuto fondato sul solo fatto che il diritto nazionale non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso viola gli articoli 20 e 21 TFUE nonché gli articoli 7 e 21, paragrafo 1, della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 20 TFUE
  • Articolo 21 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 2, TUE
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva 2004/38/CE

Riconoscimento e trascrizione del matrimonio tra cittadini dell’Unione dello stesso sesso

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in una controversia relativa al rifiuto di trascrivere nel registro dello stato civile polacco l’atto di matrimonio di due cittadini dell’Unione dello stesso sesso, validamente celebrato in Germania. La Corte è chiamata a verificare se il diritto dell’Unione imponga allo Stato membro d’origine di riconoscere tale matrimonio ai fini della libera circolazione e del soggiorno, anche quando il diritto interno non ammetta il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Fatti e procedimento principale

I coniugi di cui trattasi, uno dei quali ha doppia cittadinanza polacca e tedesca e l’altro cittadinanza polacca, si sono sposati a Berlino nel 2018 e desideravano soggiornare in Polonia come coppia coniugata. Il capo dell’ufficio di stato civile di Varsavia ha respinto la domanda di trascrizione dell’atto di matrimonio, ritenendo che la normativa polacca non preveda il matrimonio tra persone dello stesso sesso e che la trascrizione violerebbe i principi fondamentali dell’ordinamento polacco.

Il voivoda della Mazovia ha confermato il rigetto, sottolineando che in Polonia il matrimonio può essere contratto solo tra un uomo e una donna. Il giudice amministrativo di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo che la trascrizione avrebbe introdotto nel sistema polacco una forma di matrimonio non prevista dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie. In cassazione, il giudice del rinvio ha dubitato della compatibilità di tale rifiuto con gli articoli 20 e 21 TFUE, letti alla luce della Carta.

Questioni giuridiche rilevanti

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se:

  • il rifiuto di riconoscere e trascrivere un atto di matrimonio tra due cittadini dell’Unione dello stesso sesso, contratto legalmente in un altro Stato membro, osti alla libertà di circolazione e soggiorno;
  • tale rifiuto sia giustificabile con il richiamo alla competenza degli Stati membri in materia di diritto di famiglia e all’assenza, nel diritto nazionale, del matrimonio tra persone dello stesso sesso;
  • il diritto nazionale possa limitare il riconoscimento a effetti probatori di un documento straniero, senza garantire un riconoscimento effettivo dello status matrimoniale.

Normativa dell’Unione richiamata

La Corte richiama anzitutto gli articoli 20 e 21 TFUE, che riconoscono ai cittadini dell’Unione il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Vengono inoltre in rilievo:

  • l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, sull’identità nazionale degli Stati membri;
  • l’articolo 7 della Carta, sul rispetto della vita privata e familiare;
  • l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta, sul divieto di discriminazione, in particolare per orientamento sessuale;
  • l’articolo 9 della Carta, sul diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali;
  • la direttiva 2004/38/CE e, in particolare, il suo articolo 2, punto 2, lettera a), richiamata dal giudice del rinvio ma poi ritenuta non applicabile alla fattispecie, poiché la controversia riguarda il ritorno nello Stato membro di cittadinanza.

Ragionamento della Corte

Inapplicabilità della direttiva 2004/38/CE

La Corte precisa preliminarmente che la direttiva 2004/38 disciplina l’ingresso e il soggiorno dei cittadini dell’Unione in Stati membri diversi da quello di cui sono cittadini. Poiché la controversia riguarda il riconoscimento del matrimonio nello Stato membro di cittadinanza, la direttiva non è applicabile.

Effetto ostativo sul diritto di circolazione e soggiorno

La Corte ricorda che lo status di cittadino dell’Unione è lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri e che l’articolo 21 TFUE comprende il diritto di condurre una normale vita familiare, sia nello Stato ospitante sia al ritorno nello Stato membro d’origine. Il mancato riconoscimento del matrimonio validamente contratto in un altro Stato membro può generare seri inconvenienti amministrativi, professionali e privati, tali da dissuadere i cittadini dall’esercitare la libertà di circolazione o dal rientrare nel proprio Stato.

Nel caso di specie, il rifiuto di riconoscere il matrimonio costringe i coniugi a vivere in Polonia come persone non coniugate, impedendo di proseguire la vita familiare sviluppata in Germania con uno status giuridico certo e opponibile ai terzi. Ciò integra un ostacolo alla libertà garantita dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE.

Competenza degli Stati membri in materia matrimoniale e suoi limiti

La Corte ribadisce che la disciplina del matrimonio rientra nella competenza degli Stati membri, i quali restano liberi di prevedere o meno il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, nell’esercizio di tale competenza, essi devono rispettare il diritto dell’Unione. L’obbligo di riconoscere, ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dalla libera circolazione, un matrimonio validamente celebrato in un altro Stato membro non impone allo Stato d’origine di introdurre nel proprio diritto interno il matrimonio egualitario.

La Corte esclude inoltre che tale obbligo comprometta l’identità nazionale o l’ordine pubblico dello Stato membro, poiché si limita al riconoscimento di un matrimonio già validamente contratto all’estero e non altera la definizione interna dell’istituto matrimoniale.

Carta dei diritti fondamentali e divieto di discriminazione

La misura nazionale che ostacola la libera circolazione deve essere conforme alla Carta. La Corte richiama l’articolo 7 della Carta, osservando che la relazione tra persone dello stesso sesso rientra nella nozione di vita privata e familiare, come confermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU. Richiama inoltre l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta, che vieta la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.

La Corte osserva che, se lo Stato membro sceglie una sola modalità per riconoscere i matrimoni contratti all’estero, come la trascrizione nel registro dello stato civile, tale modalità deve essere accessibile senza discriminazioni. Nel caso polacco, l’assenza di una modalità equivalente per le coppie dello stesso sesso, mentre le coppie di sesso opposto possono beneficiare della trascrizione, costituisce una discriminazione vietata.

Risultato della decisione

La Corte conclude che gli articoli 20 e 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce degli articoli 7 e 21, paragrafo 1, della Carta, ostano alla normativa di uno Stato membro che, perché non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non consente di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso validamente contratto in un altro Stato membro durante l’esercizio della loro libertà di circolazione e soggiorno, né di trascrivere l’atto di matrimonio nel registro dello stato civile, qualora tale trascrizione sia l’unico mezzo previsto per ottenere il riconoscimento.

Principi pratici per gli operatori

La sentenza chiarisce che:

  • il ritorno nello Stato membro di cittadinanza non può tradursi nella perdita dello status familiare acquisito in altro Stato membro;
  • il mancato riconoscimento di un matrimonio tra persone dello stesso sesso può costituire un ostacolo concreto alla libera circolazione;
  • gli Stati membri mantengono la competenza a disciplinare il matrimonio, ma non possono usare tale competenza per negare in modo assoluto il riconoscimento di uno status validamente acquisito in un altro Stato membro;
  • se il riconoscimento passa attraverso la trascrizione dell’atto di matrimonio, questa deve essere consentita in modo non discriminatorio.

Come è indicizzato

Materiecittadinanza dell’unionelibera circolazione e soggiornodiritto di famigliastato civilenon discriminazione per orientamento sessuale

Testo integrale

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