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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-690/24

Sentenza del Tribunale (Sezione pregiudiziale) del 26 novembre 2025. — Inspecteur van de Douane contro FL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Gerechtshof 's-Hertogenbosch. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 10, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/118 – Irregolarità verificatasi durante una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa – Circolazione di prodotti in regime di sospensione dall’accisa – Rilevamento dell’irregolarità durante la circolazione – Ammanco di prodotti rilevato durante lo scarico del mezzo di trasporto. — Causa T-690/24

Giurisprudenza europea62024TJ0690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale, investito in via pregiudiziale dal Gerechtshof’s-Hertogenbosch, ha chiarito il criterio di imputazione territoriale delle accise per un ammanco di alcol etilico emerso allo scarico in un deposito fiscale olandese. Ha stabilito che il rilevamento dell’ammanco durante lo scarico avviene ancora "durante la circolazione" ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. Le accise sono quindi esigibili nello Stato di arrivo e non nello Stato di spedizione.

Accise su prodotti in sospensione: un ammanco rilevato solo durante lo scarico integra un'irregolarità "rilevata durante la circolazione" ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, con esigibilità nello Stato di arrivo.

La questione giuridica

Se l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE debba applicarsi quando prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione non giungono integralmente a destinazione e l’ammanco viene rilevato soltanto durante lo scarico del mezzo di trasporto; in particolare, se in tal caso l’irregolarità si consideri rilevata durante la circolazione (con accise esigibili nello Stato di arrivo) oppure se la situazione debba ricadere nell’articolo 10, paragrafo 4, con presunzione di irregolarità nello Stato di spedizione.

Principio di diritto

L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE si applica quando un ammanco di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione d’accisa viene constatato soltanto durante lo scarico del mezzo di trasporto, perché la circolazione si considera ancora in corso fino al completo scarico e alla possibilità, per il destinatario, di conoscere esattamente la quantità effettivamente ricevuta; di conseguenza, l’irregolarità si presume avvenuta nello Stato membro di arrivo e le accise sono esigibili in tale Stato. L’articolo 10, paragrafo 4, resta applicabile solo quando l’irregolarità non sia stata rilevata durante la circolazione ma in un momento successivo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/118/CE
  • Direttiva (UE) 2020/262
  • Articolo 10, paragrafi 2, 4 e 6, direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 20, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 16, paragrafo 2, lettera d), direttiva 2008/118/CE
  • Considerando 11, direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

Accise su ammanco rilevato durante lo scarico del mezzo di trasporto

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Gerechtshof’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) in materia di accise sui prodotti circolanti in regime di sospensione dall’accisa. Il Tribunale è stato chiamato a stabilire se un ammanco di alcol etilico constatato solo al momento dello scarico integri un’irregolarità rilevata durante la circolazione, con conseguente esigibilità dell’accisa nello Stato di arrivo.

Fatti e procedimento principale

FL aveva spedito via nave due carichi di alcol etilico sfuso da un deposito fiscale in Belgio a un deposito fiscale nei Paesi Bassi, nell’ambito di una circolazione in sospensione dall’accisa. All’arrivo, il destinatario ha constatato quantità inferiori rispetto a quelle indicate nei documenti amministrativi elettronici. L’ispettore doganale olandese ha quindi richiesto il pagamento delle accise nei Paesi Bassi; FL ha pagato, ma ha chiesto il rimborso. Dopo un primo accoglimento dinanzi al tribunale di primo grado, la controversia è giunta in appello.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se un ammanco rilevato soltanto durante lo scarico del mezzo di trasporto debba essere qualificato come:

  • irregolarità rilevata durante la circolazione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, con accise dovute nello Stato membro di arrivo; oppure
  • irregolarità ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, cioè non rilevata durante la circolazione, con presunzione di verificazione nello Stato di spedizione.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama, tra l’altro:

  • la direttiva 2008/118/CE, in particolare gli articoli 7, 10, 17 e 20;
  • il considerando 11 della direttiva;
  • la direttiva (UE) 2020/262, che ha abrogato la direttiva 2008/118/CE dal 13 febbraio 2023, ma non era applicabile ratione temporis;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte

Il Tribunale ricorda anzitutto che l’accisa diviene esigibile al momento dell’immissione in consumo e che, per i prodotti in sospensione dall’accisa, lo svincolo dal regime costituisce immissione in consumo. L’articolo 10 della direttiva disciplina poi la localizzazione dello Stato membro competente quando un’irregolarità si verifica nel corso della circolazione.

Riprendendo la giurisprudenza precedente, in particolare la sentenza BP Europa (C‑64/15), il Tribunale afferma che un ammanco di prodotti constatato durante la consegna corrisponde a una situazione già verificatasi nel corso della circolazione, poiché i prodotti mancanti non sono stati effettivamente consegnati e la circolazione non si è conclusa conformemente all’articolo 20, paragrafo 2. L’elemento decisivo non è il mero momento del riscontro materiale dell’ammanco, ma il fatto che la circolazione non può considerarsi conclusa finché il destinatario non abbia avuto conoscenza esatta della quantità effettivamente ricevuta.

Da ciò discende che la conclusione della circolazione avviene soltanto quando il destinatario è in grado di verificare esattamente la quantità ricevuta, il che, in via normale, coincide con il completo scarico del mezzo di trasporto. Pertanto, se l’ammanco viene rilevato durante lo scarico o al termine dello scarico, esso deve essere considerato rilevato ancora durante la circolazione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2.

Il Tribunale esclude che questa lettura svuoti di significato l’articolo 10, paragrafo 4: tale disposizione resta applicabile nei casi in cui l’ammanco non sia rilevato durante lo scarico, ma solo in un momento successivo, ad esempio perché il destinatario non effettua il controllo oppure lo effettua in modo errato e scopre l’ammanco solo dopo la conclusione della circolazione.

Decisione

Il Tribunale risponde che l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE si applica quando prodotti sottoposti ad accisa in sospensione non arrivano integralmente a destinazione e l’ammanco è rilevato soltanto durante lo scarico del mezzo di trasporto. In tal caso, l’irregolarità si presume avvenuta nello Stato di arrivo e le accise sono esigibili in quello Stato.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 10 della direttiva 2008/118/CE, un ammanco di prodotti sottoposti ad accisa rilevato durante lo scarico del mezzo di trasporto è un’irregolarità rilevata durante la circolazione; la circolazione si conclude solo quando il destinatario può conoscere con esattezza la quantità effettivamente ricevuta. Perciò la potestà impositiva spetta allo Stato membro di arrivo.

Come è indicizzato

Materieaccisecircolazione in sospensione d’accisadepositi fiscaliirregolarità nella circolazione delle merciriparto della potestà impositiva tra stati membri

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