Sentenza n. 1788/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 52/2024 del giorno 29/01/2024, pubblicata il giorno successivo, emessa dal Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio della Carta del Docente per complessivi euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 52/2024 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle euro 2.000,00 a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'Amministrazione il 30 giugno 2024 e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, essendo stato notificato il ricorso in ottemperanza il 7 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trapani mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del Dipartimento. Il commissario dovrà intervenire, previa istanza della ricorrente, se il Ministero non adempirà entro il termine assegnato, provvedendo al pagamento entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta, senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha esercitato i poteri necessari per ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e per nominare un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Subordina la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni; il TAR ha ritenuto tale termine rispettato.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta del Docente riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
Richiamato per applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con conseguente esclusione di un compenso ulteriore per il commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione e siano stati rispettati gli adempimenti preliminari richiesti per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte, in caso di persistente inadempimento.
- La nomina del commissario ad acta può essere accompagnata dall'attribuzione di un ulteriore termine per l'esecuzione decorrente dalla richiesta dell'interessato e dalla facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell'amministrazione individuata.
- Quando il commissario ad acta sia un dirigente pubblico e l'attività rientri nei compiti istituzionali dell'amministrazione, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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