Cassazione Penale, Sentenza n. 38446/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha unificato due condanne sotto il vincolo della continuazione, sostenendo violazione e falsa applicazione degli artt. 81 cod. pen., 597 e 671 cod. proc. pen. per esser stati adottati aumenti di pena a titolo di continuazione — con riferimento ai reati satellite già unificati in sede di cognizione — in misura superiore rispetto a quanto stabilito nella sentenza di cognizione irrevocabile. In particolare, l'ordinanza impugnata ha aumentato gli incrementi per i singoli reati satellite (relativi alla sentenza della Corte d'appello di Bologna del 28/03/2022) oltre i limiti fissati dal giudice della cognizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione degli aumenti di pena disposti per i reati satellite oggetto della sentenza della Corte d'appello di Bologna del 28/03/2022 (irrevocabile il 06/07/2023). Ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Rimini per un nuovo giudizio esclusivamente su tali punti, perché il giudice dell'esecuzione quantifichi nuovamente gli aumenti senza superare quelli stabiliti in sede di cognizione e applicando i principi di diritto richiamati dalla Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Definisce il vincolo della continuazione fra più reati. La Corte ricorda che, se in sede di cognizione più reati sono già stati unificati sotto la continuazione, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati riuniti e assumere come pena base quella inflitta in cognizione per il reato più grave, operando autonomi aumenti per i reati satellite senza eccedere rispetto a quanto già determinato in cognizione.
art. 671 cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di applicare in executivis la continuazione tra sentenze irrevocabili e di rideterminare le pene. La Corte specifica però i limiti: il giudice dell'esecuzione deve attenersi ai criteri della norma e non può aumentare gli incrementi per i reati-satellite oltre quanto fissato dal giudice di cognizione.
art. 597 cod. proc. pen.
Citato nel ricorso, ma dal testo della sentenza non emerge un'interpretazione specifica riferita a questa norma; la censura principale riguarda l'errata determinazione degli aumenti in continuazione.
Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
Principio consolidato richiamato: il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile.
Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009 (Neder)
Chiarisce che, quando la condanna più grave deriva da un giudizio di cognizione che ha già unificato più reati, la pena base da assumere nel nuovo computo esecutivo è quella inflitta in cognizione per la violazione più grave, prescindendo dagli aumenti già praticati per i reati-satellite, i quali vanno determinati ex novo dall'esecuzione.
Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004 (Esposito)
Richiamata quale precedente che conferma la necessità di assumere come base di calcolo la pena stabilita in cognizione per il reato più grave e di ricalcolare gli aumenti per i reati satellite in sede esecutiva.
Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019 (S.)
Ribadisce il metodo operativo: scorporare i reati già uniti in continuità in sede di cognizione, individuare il reato più grave, assumere la pena fissata in cognizione come base e poi applicare autonomi aumenti per i reati satellite senza superarli rispetto a quanto stabilito in cognizione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può applicare la continuazione tra sentenze irrevocabili (art. 671 c.p.p.), ma deve rispettare i limiti e i criteri già adottati dal giudice della cognizione.
- Se la condanna più grave deriva da una sentenza di cognizione che aveva già unificato più reati in continuazione, la pena base da assumere in sede esecutiva è quella fissata in cognizione per il reato più grave; gli aumenti per i reati satellite vanno ricalcolati dall'esecuzione e non possono essere superiori a quelli determinati in cognizione.
- Quando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione quantifica aumenti per reati satellite oltre i limiti fissati in cognizione, la decisione è appellabile in cassazione per violazione di legge e può essere annullata con rinvio.
- In pratica, il giudice dell'esecuzione deve: (1) scorporare i reati che in cognizione erano stati riuniti; (2) identificare il reato più grave e prendere la pena già comminata per esso come base; (3) determinare autonomamente gli aumenti per i reati satellite, senza eccedere rispetto a quanto già stabilito in sede di cognizione.
- Se si verifica una sovra-quantificazione degli aumenti in esecuzione, la via corretta è il ricorso per cassazione volto all'annullamento parziale e al rinvio per nuovo giudizio sul punto.
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