Ordinanza n. 563/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 02455/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva definito il giudizio di primo grado, concernente l'interruzione del tirocinio dell'appellante
Esito
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Veneto n. 2455/2024. Dagli atti non risultavano documenti idonei a chiarire i motivi dell'interruzione del tirocinio svolto dall'appellante; tale circostanza era stata rappresentata soltanto nelle memorie delle parti nei giudizi di primo e secondo grado. Con una precedente ordinanza istruttoria il Consiglio di Stato aveva ordinato a entrambe le parti di fornire elementi documentali o comunque informativi sul punto, assegnando trenta giorni, ma nessun riscontro era pervenuto.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito. Ha rinnovato l'ordine istruttorio, ritenendo necessario acquisire elementi sui motivi dell'interruzione del tirocinio ai fini della decisione. Entrambe le parti devono trasmettere tali elementi entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Il Collegio ha avvertito che un'ulteriore mancata collaborazione istruttoria potrà consentire al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 24 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.c.
il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti stesse nel processo
In caso di ulteriore inottemperanza agli obblighi di collaborazione istruttoria, il giudice potrà valorizzare il comportamento processuale delle parti come elemento da cui desumere argomenti di prova.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità dell'appellante e delle altre persone fisiche citate nella decisione.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando un fatto decisivo per la definizione dell'appello non è adeguatamente documentato e risulta soltanto dalle allegazioni contenute nelle memorie delle parti, il giudice amministrativo può disporre o rinnovare specifici incombenti istruttori nei confronti di entrambe le parti.
- La mancata ottemperanza a un ordine istruttorio può essere valutata dal giudice, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., come fonte di argomenti di prova desunti dal contegno processuale della parte inadempiente.
- Un'ordinanza istruttoria che dispone l'acquisizione di elementi necessari ai fini della decisione non definisce la controversia nel merito e comporta il rinvio della causa a una successiva udienza.
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