Ordinanza n. 69/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di mobilità del personale ruolo ispettori prot. n. 333 ISP II SEZ. MOBILITA' COLL 9018 B 2026 del13.2.2026 nella parte in cui non dispone il trasferimento della ricorrente presso l'Autocentro di Pescara e assegna il medesimo posto al controinteressato; del parere negativo inserito nel Portale Mobilità in data 17.12.2025 di autore ignoto e privo di istruttoria; Di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, inclusa la graduatoria definitiva nella parte in cui scavalca illegittimamente la ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti per l'annullamento degli atti impugnati, con particolare riferimento al parere negativo del 17.12.2025 e al provvedimento di mobilità del 13.02.2026, per violazione dell'autovincolo, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento di potere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di mobilità del personale del ruolo ispettori, nella parte in cui non dispone il trasferimento presso l'Autocentro di Pescara, assegna il posto al controinteressato e recepisce un parere negativo inserito nel Portale Mobilità
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di mobilità del 13 febbraio 2026, il parere negativo inserito nel Portale Mobilità il 17 dicembre 2025 e gli atti connessi, compresa la graduatoria definitiva nella parte in cui la scavalcherebbe. Con motivi aggiunti ha dedotto, in particolare, violazione dell'autovincolo, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento di potere. La contestazione centrale riguarda l'inidoneità del parere negativo, proveniente da autore non individuato nel testo, a giustificare il diniego di trasferimento: il parere si limita a richiamare genericamente competenza, esperienza e professionalità, senza specificare il contenuto concreto dei criteri né indicare gli elementi del curriculum dai quali sarebbe stato ricavato il giudizio di inidoneità.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha accolto l'istanza ai fini del riesame. Ha ritenuto che il diniego di trasferimento fosse fondato su un parere meramente generico, privo della necessaria esplicitazione dei criteri valutativi e del collegamento concreto tra il curriculum della dipendente e il giudizio di inidoneità. L'Amministrazione dovrà quindi riesaminare la posizione e completare il riesame entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione della causa è stata fissata alla prima udienza pubblica del giugno 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata accolta ai fini del riesame dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità delle persone citate nel provvedimento in caso di diffusione.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Un diniego di trasferimento o di mobilità fondato su valutazioni di competenza, esperienza e professionalità non è adeguatamente motivato quando si limita a richiamare tali criteri in modo generico, senza precisarne il contenuto applicativo.
- La valutazione di inidoneità di un dipendente nell'ambito di una procedura di mobilità deve esplicitare il collegamento tra i criteri utilizzati e gli elementi concreti del curriculum dell'interessato; l'omessa indicazione di tale percorso valutativo giustifica il riesame cautelare dell'atto.
- Quando il provvedimento negativo risulta fondato su un parere istruttorio generico e non adeguatamente motivato, il giudice amministrativo può accogliere la tutela cautelare ai fini del riesame, imponendo all'Amministrazione un termine per rinnovare la valutazione.
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