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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36535/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia riguarda il compenso spettante a un avvocato per attività svolte in favore di una società in relazione all’esecuzione all’estero, in Romania, di un provvedimento italiano di sequestro giudiziario riguardante stampi custoditi presso terzi. Il professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 7.659,89 oltre accessori, sulla base di notula e parere di congruità del Consiglio dell’Ordine. La società aveva proposto opposizione sostenendo che le parti avessero concordato un compenso forfettario di euro 6.000, già pagato, e comunque contestando l’eccessività della somma richiesta. In appello, la società aveva ottenuto la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda, con rideterminazione dei compensi in misura inferiore alla somma già versata. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse trascurato circostanze documentate che dimostravano il puntuale adempimento dell’incarico e l’urgenza dell’attività svolta; 2) violazione delle tabelle tariffarie del DM n. 127/2004 sulla corretta individuazione del valore della controversia, assumendo che dovesse applicarsi il valore di euro 100.000 relativo al sequestro; 3) violazione della tabella D del DM n. 127/2004, lamentando che la Corte avesse liquidato compensi per consulenza stragiudiziale anziché per assistenza stragiudiziale. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché miravano in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito o non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e volto a una rivalutazione dei fatti; il secondo e il terzo motivo sono stati reputati non specifici e non confrontati con la ratio della sentenza d’appello, che aveva già considerato l’attività giudiziale e stragiudiziale svolta, distinguendo le voci tariffarie e individuando un diverso scaglione di valore riferito ai soli beni situati in Romania. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se, sotto la sua veste, mira solo a ottenere una diversa valutazione del merito e non indica specificamente un fatto storico decisivo trascurato dal giudice di merito.

  • art. 6 n. 2 e 4 DM n. 127/2004

    Le censure sulla liquidazione dei compensi professionali devono confrontarsi con l’effettivo criterio di valore applicato dal giudice di merito; non è sufficiente contestare in astratto il parametro se la motivazione individua un diverso valore della controversia.

  • tabella D del DM n. 127/2004

    lett. A), n. 1; n. 2; lett. e

    La Corte d’appello aveva liquidato sia voci di consulenza sia voci di assistenza stragiudiziale; il ricorso che affermi il contrario è inammissibile se non si confronta con la motivazione e con lo schema di liquidazione adottato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto, mediante rinvio all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi di inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti di causa.
  • Le censure in tema di compensi professionali devono attaccare puntualmente la ratio decidendi sulla determinazione del valore della controversia e sulle singole voci tariffarie; altrimenti difettano di specificità.
  • Quando il giudice di merito liquida compensi per attività giudiziali e stragiudiziali distinguendo le singole prestazioni, il ricorso per cassazione non può limitarsi a una diversa lettura della notula o del parere di congruità.
  • La determinazione del valore ai fini tariffari può essere ancorata dal giudice di merito al concreto oggetto dell’incarico effettivamente svolto, e non necessariamente al valore complessivo della vicenda originaria se l’incarico ha riguardato solo una parte di essa.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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