Cassazione Civile, Ordinanza n. 30223/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2006, impugnato dalla società contribuente. Dopo il rigetto in primo grado, la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della società e ha annullato la cartella di pagamento, ritenendo che gran parte dei rilievi fossero divenuti definitivi già nel 2012 e quindi oltre il termine biennale di cui all'art. 25, comma 1, del DPR n. 602 del 1973. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per motivazione apparente della sentenza di merito. Secondo la ricorrente, la CTR si era limitata ad affermazioni generiche, senza indicare quali rilievi fossero definitivi, senza sviluppare un effettivo ragionamento e con un richiamo acritico a una precedente decisione non illustrata nel contenuto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che la sentenza impugnata era affetta da motivazione apparente e quindi da nullità processuale. La CTR aveva enunciato solo in modo generico che parte dei rilievi erano divenuti definitivi nel 2012, senza specificare quali fossero, senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito e senza confrontarsi realmente con l'oggetto della lite, che non era più l'avviso di accertamento ma la cartella di pagamento. Il richiamo per relationem a una precedente sentenza regionale è stato ritenuto privo di contenuto esplicativo e insufficiente a superare il minimo costituzionale di motivazione. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente e la nullità della sentenza sono deducibili in cassazione come errori processuali
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se manca la motivazione o se essa è solo apparente, incomprensibile o perplessa
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve esplicitare le ragioni della decisione in modo intelligibile
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione effettiva e non meramente assertiva
art. 111, comma 6, Cost.
È richiesto il cosiddetto minimo costituzionale della motivazione della sentenza
art. 25, comma 1, DPR n. 602 del 1973
Richiamato nel giudizio di merito quale termine biennale di decadenza per la cartella di pagamento
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando si limita a formule generiche o assertive senza indicare il percorso logico-giuridico seguito e senza rendere comprensibili le ragioni della decisione.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale: al di fuori dei casi di mancanza, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità della motivazione, il vizio è deducibile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il richiamo per relationem a precedenti decisioni è insufficiente se non consente di comprendere il contenuto della decisione richiamata e la specifica adesione del giudice ai relativi argomenti.
- Quando la controversia ha ad oggetto un atto della riscossione, la motivazione deve confrontarsi con l'oggetto attuale del giudizio e non può fondarsi in modo apodittico su considerazioni riferite ad atti diversi, senza spiegare il nesso tra essi.
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