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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27990/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza d'appello che, pur ritenendo fondata la sua censura circa l'erronea dichiarazione di prescrizione fatta dal giudice di primo grado, ha comunque dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione maturata nel frattempo e non si è pronunciata sulle domande civili della parte civile (risarcimento del danno e refusione delle spese dei due gradi). La censura principale è la violazione dell'art. 576 c.p.p. per omessa pronuncia sulle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della parte civile. Ha ritenuto infondata l'eccezione difensiva sulla decorrenza della prescrizione (confermando che il rinvio dell'udienza non è stato disposto per la sola causa riferibile alla difesa) e ha affermato che il giudice d'appello aveva l'obbligo di decidere sulle domande civili anche se, per effetto del sopravvenuto compimento del termine di prescrizione, non procedeva più agli effetti penali. Avendo il Tribunale omesso tale pronuncia, la Corte ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, e ha disposto il rinvio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado d'appello affinché si pronunci sulle domande risarcitorie e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 576 c.p.p.

    Attribuisce legittimazione alla parte civile ad impugnare la sentenza penale che dichiari la prescrizione e consente al giudice dell'impugnazione di decidere sulle domande civili anche in assenza di una precedente statuizione sul punto.

  • art. 622 c.p.p.

    Consente alla Corte di annullare la sentenza impugnata agli effetti civili e disporre il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per la decisione sulle pretese civili.

  • Sez. 5, Sentenza n. 36990 del 24/06/2019 (Levita, Rv. 277533)

    Sez. 5, Sentenza n. 36990 del 24/06/2019, Levita, Rv. 277533

    Principio secondo cui, in presenza di due cause concorrenti di rinvio (una riferibile all'imputato/difensore e l'altra estranea), prevale la causa estranea e il rinvio non sospende il corso della prescrizione; ma ciò opera solo se il giudice ha effettivamente posto a fondamento del rinvio anche quella causa estranea.

  • Sez. U, Sentenza n. 28911 del 28/03/2019 (Massaria)

    Sez. U, Sentenza n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953

    Conferma la legittimazione della parte civile ad impugnare le sentenze che dichiarano la prescrizione e chiarisce che l'interesse concreto della parte civile è ottenere la decisione sulla responsabilità ai fini civili senza dover riassumere daccapo il giudizio civile.

  • Sez. U, Sentenza n. 25083 del 11/07/2006 (Negri)

    Sez. U, Sentenza n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918

    Affermato il potere del giudice d'appello, che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione o amnistia su impugnazione proposta dalla parte civile, di condannare l'imputato al risarcimento del danno anche in mancanza di precedente statuizione sul punto.

Massime di principio

  • La parte civile è legittimata ad impugnare una sentenza che dichiara la prescrizione e può ottenere che il giudice d'appello si pronunci sulla responsabilità ai fini civili anche se il reato è estinto successivamente alla sentenza di primo grado.
  • Il giudice d'appello, se conferma l'estinzione per prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata, ha l'obbligo di decidere sulle domande civili della parte costituita e, se necessario, integrare l'istruttoria dibattimentale.
  • Se un'udienza è rinviata per più cause concorrenti, rileva solo la causa effettivamente indicata dal giudice come fondamento del rinvio; non vale la sola potenzialità di un'altra causa non richiamata nel provvedimento.
  • La mancata pronuncia del giudice d'appello sulle pretese civili può essere fatta valere in Cassazione e comportare l'annullamento limitato agli effetti civili con rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
  • Le eccezioni di inammissibilità del ricorso fondate sull'assenza di una specifica domanda risarcitoria nella sentenza di primo grado sono generalmente infondate: la parte civile può dedurre in cassazione l'omessa decisione del giudice d'appello sulle sue domande civili.

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