Sentenza n. 14112/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del decreto di estinzione della Corte di cassazione n. 26414/2025, recante condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore della PA)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione del decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. della Corte di cassazione, passato in giudicato, con il quale la parte controricorrente — coincidente con la ricorrente nel presente giudizio — era stata riconosciuta creditrice delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi di Euro 200,00 e accessori di legge. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nell'adempimento del titolo giudiziale e ha chiesto che fosse ordinata l'esecuzione, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione di penalità di mora. L'Amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza dimostrare l'avvenuto adempimento né allegare circostanze sopravvenute ostative.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda principale di ottemperanza, ritenendo accertato il passaggio in giudicato del titolo e non provato l'adempimento da parte dell'Amministrazione. Richiamando i principi sull'onere della prova tra creditore e debitore e l'art. 64 c.p.a., ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esatta esecuzione al decreto della Corte di cassazione entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, poiché il ritardo non è stato ritenuto significativo di un'intenzione di non adempiere. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 600, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità
Il decreto di estinzione della Corte di cassazione costituisce il titolo giudiziale, passato in giudicato, del quale la beneficiaria ha chiesto l'esecuzione limitatamente alla condanna alle spese.
art. 64 c.p.a.
L'Amministrazione, che non ha dimostrato l'adempimento del comando giudiziale né allegato circostanze sopravvenute ostative, non ha assolto l'onere probatorio relativo all'estinzione dell'obbligazione risultante dal titolo.
art. 114 c.p.a.
null
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, il debitore pubblico deve dimostrare l'avvenuto adempimento del comando oppure allegare e provare eventuali sopravvenienze ostative; in mancanza, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quando il giudice accerta l'inadempimento dell'Amministrazione e assegna un termine per l'esecuzione, prevedendo che il commissario intervenga allo spirare infruttuoso del termine.
- La penalità di mora non consegue automaticamente all'accertamento dell'inadempimento: può essere negata quando il ritardo, valutato in concreto, non evidenzi un'intenzione dell'Amministrazione di non adempiere.
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