Sentenza n. 6501/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione VIII, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2023, resa inter partes, concernente un provvedimento di annullamento in autotutela di una concessione edilizia in sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato la sentenza del TAR, deducendo travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, nonché eccesso di potere, violazione di legge e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto di non avere ricevuto la notificazione formale delle condanne demolitorie riferite al dante causa, che non vi fosse stata alcuna falsa dichiarazione o falsa rappresentazione dei fatti e che il Comune fosse già a conoscenza delle ordinanze di sospensione, demolizione e inottemperanza. Ha inoltre contestato l’annullamento dell’intera concessione edilizia in sanatoria, anziché della sola parte seminterrata, e ha invocato la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 per il decorso del termine di diciotto mesi e per l’omessa considerazione dell’affidamento e dell’interesse pubblico concreto e attuale. Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello, sostenendo che il titolo fosse stato rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti, essendo l’immobile già interessato da ordinanze di demolizione e da sentenze di condanna alla demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i due motivi e ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR e l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria. Il Collegio ha rilevato che gli abusi erano stati oggetto di ordinanze di demolizione, verbali di accertamento dell’inottemperanza e sentenze penali di condanna alla demolizione, con conseguente acquisizione automatica dell’area al patrimonio pubblico. Ha inoltre ritenuto provata la conoscenza materiale degli atti da parte dell’appellante, alla quale era stata notificata un’ingiunzione di demolizione. La richiesta di verifiche proveniente dalla Procura aveva consentito al Comune di ricostruire le pregresse vicende amministrative e penali, circostanze idonee a giustificare l’autotutela. È stata ritenuta infondata anche la censura relativa all’art. 21-nonies l. 241/1990: quando il provvedimento favorevole sia stato ottenuto anche in conseguenza del comportamento del privato e di una falsa rappresentazione dei fatti, il termine di diciotto mesi può essere superato e il privato non può invocare un legittimo affidamento incolpevole. Per le false rappresentazioni dei fatti non è necessario un previo accertamento penale irrevocabile, purché la falsità sia accertata inequivocabilmente dall’amministrazione attraverso i propri mezzi. Il Collegio ha inoltre condiviso la carenza di legittimazione dell’appellante rispetto alla parte dell’immobile realizzata su area già acquisita ope legis dall’ente locale. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante per euro 3.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il termine di diciotto mesi può essere superato nelle ipotesi di cui al comma 2-bis, relative a provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci.
La falsa rappresentazione dei fatti costituisce una categoria autonoma rispetto alle dichiarazioni sostitutive false o mendaci. Per superare il termine di diciotto mesi non occorre, nel primo caso, un accertamento penale passato in giudicato; è sufficiente che la falsità sia accertata inequivocabilmente dall’amministrazione. Il privato che abbia concorso a determinare l’erronea adozione del provvedimento non può invocare né il limite temporale né un affidamento incolpevole.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione comporta l’acquisizione gratuita di diritto dell’area al patrimonio del Comune, con effetti rilevanti sulla legittimazione del privato e sulla sorte delle opere realizzate.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione al deposito delle memorie difensive nel giudizio d’appello.
Massime di principio
- La falsa rappresentazione dei fatti che abbia determinato il rilascio di un provvedimento amministrativo favorevole costituisce una fattispecie autonoma rispetto alle dichiarazioni sostitutive false o mendaci; per essa l’amministrazione può superare il termine ordinario di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio senza necessità di una sentenza penale irrevocabile, purché accerti in modo inequivoco la difformità tra la situazione rappresentata e quella reale.
- Quando il privato abbia concorso, mediante una falsa rappresentazione dei fatti o comunque mediante una condotta che abbia impedito un completo accertamento istruttorio, all’adozione del provvedimento favorevole, non può invocare né il termine ordinario per l’autotutela né un legittimo affidamento incolpevole sulla stabilità del titolo.
- Il differimento del dies a quo per l’esercizio dell’autotutela è giustificato solo dalla sopravvenuta scoperta di fatti rilevanti che l’amministrazione non abbia potuto conoscere durante il procedimento originario a causa del comportamento dell’istante; la mera negligenza dell’amministrazione non può trasformarsi in un vantaggio per quest’ultima.
- L’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione determina l’acquisizione automatica dell’area al patrimonio comunale; il privato non può quindi rivendicare la legittimazione a promuovere procedimenti edilizi relativi alla parte dell’immobile realizzata sull’area ormai acquisita dall’ente locale.
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