Sentenza n. 588/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza n. 3858/2024 pubbl. il 05/09/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, al termine del procedimento RG n. 8157/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale l'Amministrazione era stata condannata a corrispondere euro 2.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dalla legge, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, il ricorrente ha chiesto: l'ordine di esecuzione del giudicato; la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; la nomina preventiva di un commissario ad acta; la condanna alle spese. Il giudice ha rilevato che il credito era documentalmente provato, che il titolo aveva efficacia di giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo giudiziale, detraendo eventuali pagamenti già effettuati, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese documentate aventi titolo nella sentenza. Ha precisato che i conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, poiché l'importo deve essere verificato alla luce del titolo, delle norme applicabili e degli artt. 1282 e seguenti c.c. Ha escluso la somma richiesta per ogni violazione o ritardo, ritenendola manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di 120 giorni per determinare l'importo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la somma richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali; nel caso concreto tale termine era decorso.
art. 1282 c.c.
Gli interessi sulle somme dovute devono essere determinati secondo i presupposti e la decorrenza risultanti dal titolo e dalla disciplina civilistica applicabile.
artt. 1283 e seguenti c.c.
La quantificazione degli interessi deve essere verificata dall'Amministrazione sulla base delle regole civilistiche, sicché i conteggi del creditore non sono definitivamente vincolanti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono la base normativa per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato eventualmente dovuto.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a un'amministrazione il pagamento di somme di denaro, purché il titolo sia idoneo e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento da parte delle amministrazioni statali.
- Il giudizio di ottemperanza ha natura esecutiva e non costitutiva rispetto al credito: il giudice deve assicurare il soddisfacimento del diritto già riconosciuto dal titolo, senza rideterminarne autonomamente l'esistenza o l'estensione.
- La quantificazione indicata dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione nell'ottemperanza; capitale residuo, interessi e accessori devono essere verificati in conformità al titolo giudiziale, agli eventuali pagamenti parziali e alla disciplina applicabile.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando la somma richiesta per ogni violazione o ritardo risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e definendone poteri e termine di esecuzione.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione quando l'inadempimento sussisteva già al momento della proposizione del ricorso, anche se la controversia presenta attività processuali minime e standardizzate.
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