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Sentenza

Sentenza del 27/05/2015 n. 10927 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE - Determinazione del reddito - Cessione di azienda - Passività connesse al trattamento di fine rapporto dei lavoratori e/o dell'indennità suppletiva degli agenti - Accollo da parte del cessionario - Ammortamento delle stesse a titolo di avviamento - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava due avvisi di accertamento relativi a IRPEG, IRAP e IVA per gli anni 1999 e 2000, emessi dopo l'acquisto, nel 1996, di un ramo d'azienda. La società contestava principalmente: la presunzione di cessione di beni derivante da differenze inventariali; l'estensione di tale presunzione alle imposte dirette; la mancata considerazione di cali naturali o sfridi; la deducibilità di costi relativi a servizi precedentemente commissionati dalla cedente; e la possibilità di iscrivere come avviamento le passività accollate relative a TFR dei dipendenti e indennità degli agenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale della società. Ha ritenuto legittimo l'utilizzo delle differenze inventariali quale presunzione di cessione anche ai fini delle imposte dirette, precisando che il contribuente può contrastarla con ogni mezzo di prova, ma deve dimostrare concretamente cali naturali, distruzioni o altre cause della differenza. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che i costi relativi a prestazioni commissionate dalla cedente prima della cessione non erano inerenti all'attività della cessionaria e che le passività per TFR, preavviso e indennità suppletiva di clientela sono ontologicamente diverse dall'avviamento e non possono essere ammortizzate come tali. La sentenza impugnata è stata cassata nei punti accolti, con rinvio a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 68, 70, 75, oggi art. 109

    Il costo è deducibile "se e nella misura in cui" si riferisce ad attività o beni dai quali derivano ricavi o altri proventi imponibili.

    Il requisito dell'inerenza richiede che il costo sia specificamente collegato all'attività economica del contribuente e potenzialmente idoneo a incidere sulla produzione dei suoi utili. Le passività per TFR e indennità degli agenti non possono essere trattate fiscalmente come avviamento.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 53

    Si presume la cessione dei beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni.

    Le differenze tra beni risultanti dalla contabilità e beni fisicamente presenti possono fondare una presunzione legale relativa di cessione ai fini IVA, superabile nei limiti probatori previsti dalla disciplina speciale.

  • D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, artt. 1, 2, 4 e 5

    La presunzione non opera se è dimostrato che i beni sono stati impiegati nella produzione, perduti o distrutti, oppure consegnati a terzi per un titolo non traslativo della proprietà.

    L'imprenditore deve documentare le cause delle differenze inventariali, incluse perdite, cali o distruzioni. Per le imposte dirette la presunzione può rilevare come elemento presuntivo, ma il contribuente può contrastarla con ogni mezzo di prova; non è sufficiente allegare genericamente cali naturali o sfridi.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    L'onere di dimostrare l'inerenza dei costi e le cause delle differenze inventariali grava sul contribuente che intende contestare il recupero fiscale.

  • Codice civile, art. 1751

    La norma è richiamata con riferimento all'indennità suppletiva di clientela degli agenti, considerata una passività maturata in capo al cedente e trasferita al cessionario.

  • Disposizioni sulla legge in generale, art. 12, comma 2

    La Corte richiama l'unitarietà dell'ordinamento tributario per ritenere che la presunzione di cessione prevista in materia IVA possa costituire elemento rilevante anche per l'accertamento delle imposte dirette, pur senza applicare automaticamente le limitazioni probatorie proprie dell'IVA.

Massime di principio

  • In caso di differenze tra inventario fisico e scritture di magazzino, l'Amministrazione può presumere l'esistenza di cessioni non contabilizzate. Il contribuente deve fornire prove concrete e documentate delle cause alternative, come cali naturali, distruzioni o consegne a terzi.
  • La presunzione nata in ambito IVA può essere utilizzata anche per accertare imposte dirette come elemento presuntivo, ma per queste ultime il contribuente può contrastarla con qualsiasi mezzo di prova.
  • La deducibilità di un costo dipende dalla sua inerenza all'attività della società che lo sostiene, non dalla semplice connessione economica o temporale con un'operazione vantaggiosa, come l'acquisto di un'azienda.
  • I costi relativi a prestazioni commissionate dalla società cedente prima della cessione non sono automaticamente deducibili dalla cessionaria: occorre dimostrare che siano effettivamente riferibili alla sua attività.
  • Le passività trasferite con un'azienda, come TFR, indennità di preavviso e indennità suppletiva di clientela, restano passività e non diventano avviamento per il solo fatto di essere accollate dal cessionario; pertanto non possono essere ammortizzate secondo il regime fiscale dell'avviamento.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non sostituisce l'onere probatorio della parte: serve a valutare elementi già acquisiti e la sua ammissione rientra nella discrezionalità del giudice.

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